Scarica la ricerca - vol I (13,1 MB) - federcasa lombardia
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Linee guida per una casa dure<strong>vol</strong>e e sostenibile in re<strong>la</strong>zione al parco edilizio esistente nel territorio di Mi<strong>la</strong>noIl conseguimento dell'attestato, infatti, avviene dopo aver determinato le prestazioni energetichedi ciascun fabbricato ed eventualmente, dopo aver stabilito alcuni caratteristici parametrienergetici del sistema edificio-impianti.Nello specifico il processo di certificazione prevede l'attribuzione di una c<strong>la</strong>sse energetica diappartenenza dell'edificio e <strong>la</strong> definizione di possibili interventi migliorativi delle prestazionienergetiche sia dell'edificio sia degli impianti.Nel<strong>la</strong> stessa direzione, <strong>la</strong> maggiore convenienza economica del<strong>la</strong> riqualificazione energetica,ottenuta contabilizzando anche i costi che si riversano sull'ambiente, rientra nel sistemastrategico del<strong>la</strong> Regione Lombardia per accrescere <strong>la</strong> cultura del risparmio energetico attraversocomportamenti coscienti, condivisi e sostenibili, <strong>vol</strong>ti ad una efficace salvaguardia ambientale.Appare interessante anche <strong>la</strong> modifica apportata a tutto quanto attiene <strong>la</strong> produzione di acquacalda sanitaria derivante da fonti energetiche rinnovabili. La precedente delibera del<strong>la</strong> giuntaregionale n. 5018/2007 al punto 4.12 prevedeva che: ”A partire dal<strong>la</strong> data di pubblicazione delpresente provvedimento, nel caso di edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione dinuova instal<strong>la</strong>zione o di ristrutturazione di impianti termici, è obbligatorio progettare e realizzarel’impianto di produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisognoannuo di energia primaria richiesta per <strong>la</strong> produzione di acqua calda sanitaria attraverso ilcontributo di impianti so<strong>la</strong>ri termici. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centristorici”.Ore invece il testo è stato modificato il integrato come segue: “A partire dal<strong>la</strong> data dipubblicazione del presente provvedimento, nel caso di edifici pubblici e privati di nuovacostruzione, in occasione di nuova instal<strong>la</strong>zione o di ristrutturazione di impianti termici, destinatianche al<strong>la</strong> produzione di acqua calda sanitaria, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto diproduzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo dienergia primaria richiesta per <strong>la</strong> produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo diimpianti alimentati da collettori so<strong>la</strong>ri termici o da risorse geotermiche o da pompe di calore abassa entalpia in coerenza con l’art.10 del<strong>la</strong> L.R. 24/06 o dalle biomasse. A tal fine le biomassedevono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni che <strong>la</strong> regione Lombardia emana ai sensidell’art. 11 del<strong>la</strong> L.R. 24/06 e dei piani d’azione per il contenimento e <strong>la</strong> prevenzione degli episodiacuti di inquinamento atmosferico adottati ai sensi del d.lgs. 351/1999. Il limite è ridotto al 20%per gli edifici situati nei centri storici. La copertura del 50% del fabbisogno annuo di energiaprimaria richiesta per <strong>la</strong> produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impiantialimentati da fonti energetiche rinnovabili, si intende rispettata, qualora l’acqua calda sanitariaderivi da una rete di teleriscaldamento o da reflui energetici di un processo produttivo nonaltrimenti utilizzabili”.Da ultimo appare interessante rilevare che l’attestato di certificazione energetica ha ancora unavalidità massima di 10 anni a partire dal suo ri<strong>la</strong>scio ma che oltre ad essere compi<strong>la</strong>to ed haserrato da un soggetto certificatore iscritto nell’apposito elenco regionale, esso deve esseretimbrato per l’accettazione dal comune di riferimento nel<strong>la</strong> località dove è collocato il fabbricato.Il Piano d’Azione per l’EnergiaIl Piano d’Azione per l’Energia (PAE) è <strong>la</strong> denominazione per lo strumento operativo delProgramma Energetico Regionale (PER) del<strong>la</strong> Lombardia, approvato dal<strong>la</strong> Giunta regionale il21.3.2003 e del quale recepisce gli obiettivi generali, già delineati nell’Atto di Indirizzo per <strong>la</strong>politica energetica approvato dal Consiglio Regionale il 3 dicembre 2002 (DeliberazioneVII/0674). In tale documento come scopo finale del<strong>la</strong> politica energetica del<strong>la</strong> Regione Lombardiaè stato indicato come perseguire lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale,finalizzato a minimizzare i costi dell’energia prodotta ed i re<strong>la</strong>tivi impatti sull’ambiente.soltanto figure professionali in possesso di specifici requisiti inerenti le conoscenze necessarie per valutare gliaspetti energetici dei fabbricati.127