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Scarica la ricerca - vol I (13,1 MB) - federcasa lombardia

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Federcasa LombardiaRegione Lombardiasenza liberarlo verso l’esterno. Un ulteriore punto in cui <strong>la</strong> legge era molto rigorosa riguardava ilrendimento: al di sotto di certi valori non poteva esserci il risparmio energetico prefissato.Il successivo decreto legis<strong>la</strong>tivo n. 192 del 19 agosto 2005, documento pubblicato sul<strong>la</strong> GazzettaUfficiale del 23 settembre 2005, recependo esplicitamente <strong>la</strong> direttiva 2009/'91/CE rese ancorapiù rigida <strong>la</strong> procedura poiché i calcoli si dovevano condurre anche per il periodo estivocontrariamente a quanto imposto dal<strong>la</strong> legge 10/'91 che imponeva <strong>la</strong> verifica per il solo periodoinvernale; con questa legge nacque dunque l'idea di edificio certificato sotto il profilo energeticoper tutto l’arco temporale annuo.Il d.lgs. 192/2005 quindi fu quindi una ulteriore possibilità di enunciazione per principi e regoleatte a sensibilizzare i progettisti a tutti i livelli: instaurando l'obbligo del so<strong>la</strong>re termico su tutti inuovi edifici con una previsione per 1.000.000 di metri quadrati di impianti so<strong>la</strong>ri termici all’anno,oltre all'obbligo del<strong>la</strong> certificazione energetica, si auspicò una accelerazione decisa per interventimirati al risparmio energetico ed all'utilizzo di fonti rinnovabili in edilizia.Il decreto 192 differenziava gli adempimenti da condurre in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> tipologia dell’interventoedilizio previsto (articolo 3) e distingueva le nuove edificazioni dalle ristrutturazioni totali, dalleristrutturazioni parziali, dalle sostituzioni del generatore di calore.Le metodologie di calcolo, <strong>la</strong> disciplina per <strong>la</strong> progettazione, l’instal<strong>la</strong>zione e <strong>la</strong> manutenzionedegli impianti termici, i criteri di progettazione per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata,dovevano essere definiti da specifici decreti da emanarsi entro 120 giorni dal<strong>la</strong> data in vigore deldecreto legis<strong>la</strong>tivo, ma mai promulgati compiutamente.È importante segna<strong>la</strong>re che venne introdotto un nuovo parametro per descrivere le prestazionienergetiche dell’edificio: il FAEP (Fabbisogno Annuo di Energia Primaria) espresso in kWh/m 2anno. Tale parametro doveva essere infatti confrontato con i valori di legge, differenziati aseconda del<strong>la</strong> zona climatica già descritta.Prima di illustrare sinteticamente le raccomandazioni cogenti del decreto 192 espresse per gliedifici di nuova costruzione, si premette che per tutte le categorie di edifici si doveva procedereal<strong>la</strong> verifica dell’assenza di condensazioni superficiali ed interstiziali delle strutture opache. Taleverifica permetteva secondo <strong>la</strong> norma di evitare che all’interno del pacchetto costruttivo sipotesse formare umidità nel<strong>la</strong> stagione invernale, evaporante nel<strong>la</strong> stagione estiva, garantendocosì <strong>la</strong> stabilità e <strong>la</strong> salubrità del<strong>la</strong> struttura.Per gli edifici di nuova edificazione, si doveva calco<strong>la</strong>re il FAEP e i valori delle trasmittanze dellestrutture disperdenti vetrate e opache. Gli adempimenti richiesti potevano ritenersi soddisfattiqualora il FAEP calco<strong>la</strong>to risultasse inferiore o uguale a quello limite. In alternativa, nel caso di mancatorispetto del FAEP limite, <strong>la</strong> verifica richiesta dal decreto era positivamente superata se contemporaneamenteerano accettabili le trasmittanze delle strutture opache e vetrate, se minori uguali deire<strong>la</strong>tivi valori limite, e il rendimento globale medio stagionale, se maggiore o uguale del valore limite.In tal caso il calcolo del FAEP poteva essere omesso assumendo per esso il re<strong>la</strong>tivo valore minimo.A distanza di poco più di un anno dall'approvazione del d.lgs 192/05, in luogo dei decreti attuatividi completamento, i cui termini erano scaduti (entro l`8 febbraio 2006 per i decreti riguardanti <strong>la</strong>metodologia di calcolo ed i requisiti del<strong>la</strong> prestazione energetica, entro l`8 aprile 2006 per ildecreto contenente le Linee guida nazionali per <strong>la</strong> certificazione energetica), è entrato in vigore il2 febbraio 2007, il d.lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 "Disposizioni correttive ed integrative ald.lgs 192/05, recante attuazione del<strong>la</strong> direttiva 2002/91/CE, re<strong>la</strong>tiva al rendimento energeticonell'edilizia", che ne modifica alcuni contenuti ed obiettivi originari (il d.lgs. 311/06 viene divulgatoil 1 febbraio 2007 nel<strong>la</strong> G.U. al Supplemento Ordinario n. 26).Gli ambiti di intervento del<strong>la</strong> norma suddetta e attuale al momento del<strong>la</strong> scrittura di questo testo,si riferiscono ad edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni parziali e integrali, ampliamenti di<strong>vol</strong>ume, ristrutturazioni di impianti e sostituzione dei generatori (art. 3) con una successivadefinizione di criteri generali per una metodologia di calcolo, da emanarsi entro 120 giornidall’entrata in vigore del decreto.116

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