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PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2000-2006 - Inea

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- il Fondo sarà tenuto mediante una contabilità separata per tutte le operazioni finanziate e/ogarantite da sovvenzioni pubbliche.c) Garanzie collettive prestate dal fondo di garanziaIl Fondo interviene a favore di imprese finanziariamente ed economicamente sane. Noninterviene per operazioni di finanziamento delle passività delle imprese nonché per il creditodi gestione e la ristrutturazione di abitazioni rurali, salvo i casi in cui tali operazioni sianoeffettuate per scopi agrituristici.Le spese eleggibili alla garanzia del fondo sono le operazioni creditizie a medio ed a lungotermine (superiori a 12 mesi) concesse da banche o altri operatori finanziari riconosciuti, afavore di imprese agricole ed agroalimentari operanti su tutto il territorio regionale senzaalcuna discriminazione che possa favorire certe imprese o la produzione di certi beni. Talioperazioni sono ammesse alla garanzia del fondo se accese per la realizzazione dei seguentiinterventi:− investimenti agricoli fissi per destinazione, compresi l’ampliamento e l’ammodernamentodelle strutture al servizio dell’impresa agricola ed agroalimentare;− opere di irrigazione, bonifica e miglioramento fondiario;− ristrutturazione aziendale e riconversione colturale, costruzione, ristrutturazione ed acquistodi fabbricati rurali ed impianti rurali;− acquisto di macchinari, attrezzature ed automezzi specifici, acquisto di scorte vive dadestinare alla riproduzione o alla produzione di latte ed acquisto di scorte morte connecessità di stoccaggio oltre i 12 mesi;− interventi volti alla realizzazione una diversificazione aziendale e/o un rafforzamento dellapluriattività.Il Fondo potrà inoltre garantire operazioni di leasing finanziario. In tal caso i contrattiprevederanno le seguenti condizioni:− l’acquisto del bene al termine del periodo di locazione o un periodo di locazione equivalentealla vita del bene oggetto della locazione stessa;− l’importo massimo ammissibile all’aiuto non dovrà superare il valore netto commerciale delbene dato in locazione.Si conferma che il fondo di garanzia, tramite i finanziamenti pubblici previsti, non presteràgaranzie ad imprese in difficoltà finanziaria e comunque a quelle cui si dovrebbero applicaregli “Orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”.Si conferma l’impegno acché le garanzie prestate dal fondo vengano rilasciate esclusivamenteper misure considerate ammissibili e conformi al regolamento (CE) 1257/99 ed agliOrientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GUCE C28 del 1.2.<strong>2000</strong>).Nell’ipotesi che la garanzia venga rilasciata su una operazione creditizia accesa per larealizzazione di un suddetto intervento e che beneficia di contributo pubblico, si conferma cheil valore delle garanzie, in termini di equivalente sovvenzione (calcolato secondo una dellemodalità indicate al punto 3.2 della Comunicazione della Commissione sugli aiuti in forma digaranzia) sarà cumulato con il contributo stesso in modo che il cumulo di entrambi gli aiutinon ecceda il tasso massimo di aiuto e/o l’ammontare massimo di aiuto consentito dalle regolecomunitarie per l’operazione economica principale garantita, nei limiti stabiliti dalregolamento (CE) 1257/99.Pag. 110

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