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PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2000-2006 - Inea

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È prevista una modulazione degli aiuti differenziata tra le zone di cui all’art. 18, zone di montagna,e le altre zone svantaggiate ai sensi dell’art. 19. Sarà data priorità alle aziende ad indirizzozootecnico e alle aziende i cui addetti siano residenti in azienda.Caratteristiche principaliIntensità d’aiuto, importo e differenze applicate:L’aiuto viene differenziato, in funzione della gravità degli svantaggi naturali permanenti chepregiudicano l’attività agricola, diversificando le zone di montagna dalle altre zone svantaggiate. Sitiene, inoltre, conto del tipo di produzione diversificando le indennità in funzione delle colture, nelrispetto di quanto previsto all’art. 15, 1° comma, secondo trattino del Reg. CE 1257/99. Al fine,quindi, di perseguire obiettivi di mantenimento della zootecnia di qualità nelle zone marginale, siprevedono priorità per le aziende ad indirizzo zootecnico che attuino un tipo di zootecnia estensivatale da garantire la compatibilità con l’obiettivo della salvaguardia ambientale. Al fine poi diprevenire fenomeni di spopolamento delle aree interessate è dato un punteggio preferenziale alleaziende i cui titolari o coaudiuvanti o salariati risiedono in azienda.Per le aziende ricadenti nelle zone individuate ai sensi 18 del Reg. CE 1257/99 (ex art, 23 del Reg.CEE 950/97) l’indennità viene modulata come segue:- per colture annuali o perenni specializzate ad Ha euro 200- per altri usi dei terreni (ad es. pascoli, prati permanenti, colture perenni non specializzate, ecc.)euro 120Per le aziende ricadenti nelle zone individuate ai sensi 19 del Reg. CE 1257/99 (ex art, 24 del Reg.CEE 950/97), l’indennità viene modulata come segue:- Per colture annuali o perenni specializzate ad Ha euro 150- Per altri usi dei terreni (ad es. pascoli, prati permanenti, colture perenni non specializzate, ecc.)euro 100Per le aziende che hanno bestiame superiore a 3 UBA e che abbiano un carico di bestiame nonsuperiore a 2 e non inferiore a 0,3 UBA ad ettaro, viene accordata priorità assoluta in graduatoria;non sono ammissibili a beneficiare dell’aiuto, e non rientrano in graduatoria, le aziende che abbianoun carico di bestiame superiore a 2 UBA ad ettaro.Per le domande presentate da aziende i cui titolari o coaudiuvanti o salariati sono continuativamentepresenti in azienda è previsto un punteggio addizionale in graduatoria.Il limite massimo di aiuti concedibili per azienda non può, comunque, superare l’importo di 20.000euro per anno.La quota di cofinanziamento FEOGA è pari al 50% dell’indennità liquidabile.I contributi assentiti ai sensi delle Misure Agoambiental,i per servizi non forniti dalla presentemisura, possono sommarsi all’indennità di cui alla presente azione, sempre che sia rispettato quantoprevisto dall’art. 23 del Reg. CE 1257/99.Altri elementiDefinizione delle superfici minimeLa superficie minima aziendale richiesta per poter accedere alle indennità è di Ha 3.Obblighi dei beneficiariSono tenuti al proseguimento di un’attività agricola, sulle superfici impegnate, ed al mantenimentodelle unità di bestiame adulto (UBA) dichiarate, per almeno un quinquennio a decorrere dal primoPag. 115

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