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PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2000-2006 - Inea

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− compatibilità ambientale;− verifiche incrociate;− altro.L’insieme dei controlli effettuati nel corso dell’istruttoria tecnico-amministrativa verrà riportato inun’apposita check-list.2. controllo in loco per tutte le misure. Detto controllo verrà condotto su un campione di almeno il5% delle domande per ciascun anno e per ciascuna misura, nel rispetto del Reg. CEE 3887/92 esue successive modifiche ed integrazioni. Il campione verrà individuato sulla base di una analisidei rischi e sarà rappresentativo della totalità delle domande cui è riferito.Nel caso dei progetti di investimento e di impegni pluriennali assunti dai beneficiari, le relativedomande presentate saranno prese in considerazione ogni anno, per tutta la duratadell’impegno, ai fini della determinazione del campione oggetto di controllo. Il controllo inloco verrà condotto da una Struttura diversa (interna alla Regione o individuata esternamente)da quella responsabile dell’istruttoria tecnico-amministrativa e comporterà, oltre alle verifichepreviste nel controllo amministrativo e contabile, l’accertamento:− del rispetto degli impegni assunti;− della rispondenza delle dichiarazioni rese dal richiedente;− dell’esistenza di ogni pubblica autorizzazione richiesta;− di ogni altro obbligo in capo al beneficiario in virtù del contratto stipulato;− della realizzazione delle opere e della destinazione economica degli investimenti.L’esito del controllo in loco sarà oggetto di apposito rapporto trasmesso alle Strutture regionaliresponsabili dell’attuazione delle singole misure.Per quanto concerne le modalità di controllo da attivare a livello di singole misure, si precisa che:a) ove opportuno, qualora la concessione del premio è direttamente legata alla superficie o aglianimali l’identificazione degli stessi ai fini delle verifiche incrociate sarà conforme a quantoprevisto dal Reg. CEE 3508/92.;b) per le “Misure Agroambientali”, “Zone svantaggiate” e “Prepensionamento” si farà riferimentoai Regg. CEE 3508/92 e 3887/92 e successive modifiche ed integrazioni;c) Per le misure “Forestazione” e “Altre misure forestali”, quest’ultima con l’esclusionedell’azione d), si farà riferimento al Decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali494/98, applicativo dei Regg. CEE 3508/92 e 3887/92;Ai fini della compilazione degli elenchi per la liquidazione del sostegno finanziario al beneficiariofinale l’istruttoria comporterà l’acquisizione e il controllo di documentazione atta a comprovare lespese effettivamente sostenute dal beneficiario stesso.Sanzioni. Ove ricorra il caso di irregolarità per richieste di benefici relativi a superfici o animali, siapplicano le sanzioni previste dalla legislazione comunitaria rilevante.Il mancato rispetto degli impegni assunti, oltre a comportare l’applicazione, ove ricorra il casospecifico, dell’art. 48, comma 3, del Reg. CE 1750/99, comporterà l’applicazione delle sanzionipreviste dalle normative comunitarie e nazionali rilevanti, e qualora porti alla revoca del beneficio,sarà previsto l’obbligo della restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi maturati,nel rispetto dell’articolo 14, comma 3, del reg. CEE 3887/92.Alle sanzioni di carattere amministrativo sopra descritte potranno aggiungersi quelle di caratterepenale previste dalla vigente normativa in merito al dolo e colpa grave nelle dichiarazioni nonrispondenti al vero.Pag. 188

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