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PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2000-2006 - Inea

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Per l’azione d), trattandosi di investimenti nelle imprese, la partecipazione del FEOGA sezionegaranzia è pari al 15% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati da soggetti privati.Per l’azione g), trattandosi di interventi che non prevedono ritorni economici, la partecipazione delFEOGA sezione garanzia è pari al 50% delle spese ammissibili nel caso di amministrazionipubbliche e pari al 25% per gli imprenditori privati, relativamente alle spese sostenute nel primoanno di costituzione dell’associazione. Negli anni successivi la partecipazione è decrescente del20% per ciascuno degli anni considerati.BENEFICIARIIl sostegno per le azioni indicate, ad esclusione dell’azione f), non è accordato alle foresteappartenenti:− al Demanio statale,− al Demanio (patrimonio indisponibile) regionale,− ad altre Organizzazioni governative,− alle persone giuridiche , il cui capitale è detenuto per almeno il 50%, dalla Regione dallo Stato oda altro Ente non espressamente previsto fra le Autorità pubbliche beneficiarie.Per le azioni a), b), c), e), i) i beneficiari degli aiuti sono :− Soggetti privati : persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loroassociazioni;− Autorità pubbliche : Comuni e loro associazioni (Comunità montane ed unioni di Comuni di cuialla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni), (Associazioni agrarie dicui alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766). Sulla base di progetti redatti e condotti dalla ComunitàMontana.Per l’azione d) i beneficiari sono:- ditte boschive in possesso dello specifico tesserino previsto dalla normativa regionale;- comunità montane;- altri beneficiari titolari di almeno 100 ha di superficie boscata, al fine di garantire continuitàall’operatività delle attrezzature e macchinari acquistati.Per l’azione f) stante la preminente finalità pubblica degli interventi gli stessi saranno realizzatisulla base di progetti redatti e condotti dalle Comunità montane.Per l’azione g) i beneficiari sono i consorzi o le aziende di natura privata o miste privato-pubblicocostituite fra i seguenti soggetti:− Soggetti privati : persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loroassociazioni;− Autorità pubbliche : Comuni e loro associazioni (Comunità montane ed unioni di Comuni di cuialla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni), (Associazioni agrariedi cui alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766).Per l’azione h) i beneficiari dell’azione sono:- per le banche dati, gli strumenti e le procedure informatiche la Regione dell’Umbria;- per gli interventi sulla viabilità e gli invasi antincendio, le Comunità montane sulla base diprogetti redatti e condotti dalle stesse, previa individuazione delle priorità da parte della Regione.COERENZA CON LA STRATEGIA DEL <strong>PIANO</strong>La misura presenta forte sinergia con la misura 2.2.1. e con la misura 2.1.3.Pag. 165

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