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PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2000-2006 - Inea

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• Il requisito di redditività viene accertato sulla base della Dimensione Economica, si ritieneeconomicamente redditiva l’azienda che raggiunge o supera la soglia di 8 UDE (Unità diDimensione Economica). Per la determinazione del reddito di riferimento, sulla base delquale calcolare le UDE, si utilizzano i Redditi Lordi Standard.• Nel caso l’azienda sia ubicata in zona delimitata svantaggiata, ex art.23 e 24 del regolamentoCE/950/97 attuali art. 18 e 19 del Reg. CEE n. 1257/99 (vedi carta n. 8 ed elenco delle zoneindividuate ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale dell’Umbria n. 4832 del 5luglio 1989), il limite di cui al punto precedente viene ridotto a 6 UDE.• Il limite di 6 UDE si applica anche alle domande presentate a valere sulla misura 1.1.4 delpresente piano. Tale limite è esteso alle aziende che richiedono aiuti ai sensi della misura1.1.1 del presente piano, a condizione che il titolare sia un giovane imprenditore insediato nelquinquennio precedente la presentazione della richiesta di aiuto.La buona pratica agricolaPer normale buona pratica agricola s’intende l’insieme delle tecniche colturali da usare perrispettare almeno i requisiti ambientali. Nell’allegato 5 sono descritti i principi generali per laregione (allegato n. 5). La buona pratica agricola normale (o usuale o consueta) è il termine diriferimento per le aziende che beneficiano dei premi per le zone svantaggiate e per le misureagroambientali.Fondamentale è il rispetto delle modalità di concimazione e di difesa fitosanitaria. I beneficiaridevono dimostrare, attraverso la tenuta di apposità documentazione (registro di carico e scaricodegli imputs utilizzati) le somministrazioni effettuate alle colture.Il rispetto delle altre pratiche agricole richieste dalla buona pratica agricola normale è verificatoattraverso il controllo in loco su una percentuale pari ad almeno il 5% delle aziende beneficiarie.Requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animaliRequisiti minimi in materia di ambienteAi fini dell’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale sono assunti come requisiti minimi di ambientequelli stabiliti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.Norme di carattere generale:- Disposizioni legali sull’utilizzo dei presidi sanitari (D.P.R. 3 agosto 1968 n. 1255 “Concernentela disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi dellederrate alimentari immagazzinate”; D.L. n. 194 del 17 marzo 1995 “Di attuazione della Direttiva91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”;- Norme concernenti il tenore massimo di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di originevegetale (D.M. 16 luglio 1999 “Di recepimento della Direttiva n. 98/82/CE”);- Gestione dei rifiuti (Legge n. 575/96 e successive modifiche e integrazioni);- Gestione dei rifiuti pericolosi (Decreto Legislativo 22/97 e successive modifiche e integrazioni);- Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali (Legge128/99);- Norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/99 attuativo della Direttiva n. 91/271/CEE en.91/676/CEE;- Impiego dei fanghi di depurazione in agricoltura ( Decreto Legislativo n. 99/92 attuativo dellaDirettiva 86/278/CEE)Pag. 68

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