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PIANO DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2000-2006 - Inea

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agronomica dei reflui zootecnici stabilita con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2033/99:1. L’impiego di fertilizzanti azotati è subordinato alla redazione da parte di tutte le aziende agricoledi piani di fertilizzazione inerenti i tempi, le quantità e qualità dei fertilizzanti e le modalità didistribuzione dei medesimi. Il piano, redatto secondo quanto previsto dal codice di buona praticaagricola approvato con decreto del Ministro per le Politiche Agricole 19 aprile 1999, si dovràbasare sul principio della equivalenza tra fabbisogno prevedibile di azoto delle colture, edapporti di tale elemento, avuto riguardo delle condizioni pedoclimatiche, dell’uso del suolo, dellaprecessione colturale. I piani presentati alla autorità competente costituiscono elemento diriscontro per i controlli. Sono escluse dall’adempimento le aziende esonerate dall’iscrizione airegistri della C.C.I.A.;2. Lo smaltimento sul suolo dei reflui zootecnici è consentito nei limiti di un carico massimo dieffluenti zootecnici, applicabili alle aree adibite ad uso agricolo, in termini di azoto totale perettaro e per anno, fissato in 170 kg. Lo spandimento di liquami è sottoposto ad autorizzazione daparte dei comuni secondo quanto stabilito dalla vigente normativa e nei limiti del presente piano,(Delibera Giunta Regionale del 29/12/99 n. 2033).3. Tutte le aziende, ubicate nelle zone vulnerabili (art.3 Direttiva CEE n.91/676), sono soggetteall’obbligo della tenuta di un registro delle fertilizzazioni, composto da fogli numerati e vidimatidall’autorità competente. Il registro deve essere aggiornato nella stessa giornata di impiego deifertilizzanti. Tale obbligo può essere assolto anche mediante sistemi informatizzati. I registriL’impiego di fertilizzanti azotati è subordinato alla redazione da parte di tutte le aziende devonoessere tenuti a disposizione della autorità incaricata dei controlli per i tre anni successiviall’ultima utilizzazione;4. E’ vietata l’applicazione al terreno dei reflui zootecnici, nelle seguenti situazioni e periodidell’anno:a) nel periodo 1/12 – 28/2b) terreni con pendenza superiore ala 15%;c) terreni saturi d’acqua, gelati o innevati;d) superfici non interessate da attività agricole;e) a distanza inferiore a 100 mt dal limite demaniale delle acque dei bacini lacustri naturali, 10mt dai corsi d’acqua con distanza misurata a partire dalle sponde o dal piede degli argini;f) distribuzione con sistemi ad alta pressione.Tali vincoli, salvo quelli di cui alla lett. e) ridotti del 50%, non si applicano allo spargimento deireflui solidi opportunamente condizionati (compost e letami).Per la distribuzione di altri fertilizzanti valgono le limitazioni di cui alle lett. c), d), e), nonchédivieto nel periodo 1/12 - 31/1 ed in prossimità della pratica irrigua.I reflui potranno essere impiegati solo previo trattamento di stabilizzazione e maturazione, il lorostoccaggio avverrà secondo le seguenti modalità:liquami: in bacini impermeabili della capacità minima equivalente alla produzione di 120 gg per ibovini da latte e 180 gg per tutti gli altri allevamenti. Detta capacità dovrà essere suddivisa in due opiù contenitori. Non è consentito lo stoccaggio all’interno delle strutture di allevamento, salvo cheper i quantitativi relativi alla normale gestione delle lettiere permanenti;reflui palabili: platee impermeabili della capacità minima equivalente alla produzione di 120 gg..Dette strutture dovranno essere dotate di copertura e sistemi di recupero del percolato. La superficiesarà calcolata avuto riguardo di una altezza massima consentita dei cumuli di stoccaggio di 3 mt alcolmo.Al fine di minimizzare l’impatto ambientale, le aziende di allevamento predispongono programmi,da realizzare in un congruo periodo di tempo, per il miglioramento delle condizioni di allevamento,la riduzione dei volumi dei liquami prodotti e/o del loro contenuto in elementi fertilizzanti, tenutoconto della economicità e dei vincoli tecnici esistenti, attraverso alcuni dei seguenti metodi:Pag. 56

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