stimolo e veicolo di sviluppo per le realtà rurali nelle quali operano, con riflessi positivi sul pianooccupazionale, in particolare, e sul miglioramento del tenore di vita delle aree rurali, in generale.La misura si articola nelle seguenti azioni:a) investimenti finalizzati alla realizzazione, ammodernamento e razionalizzazione delle struttureproduttive, alla valorizzazione dell'ambiente rurale e promozione delle tradizioni locali;b) investimenti mobiliari ed immobiliari per la creazione di centri per la concentrazione, raccolta,condizionamento, confezionamento e commercializzazione dei prodotti, realizzati da organismiassociativi o da operatori economici con questi convenzionati;c) interventi di sostegno ai sensi della Legge Regionale 9 marzo 1999 n. 7.Azione a) Investimenti finalizzati alla realizzazione, ammodernamento erazionalizzazione delle strutture produttive nonché alla valorizzazionedell'ambiente rurale e promozione delle tradizioni localiRisulta opportuno dare continuità agli interventi di adeguamento del comparto agro-industrialeumbro, già perseguiti con la attuazione della precedente programmazione. Infatti le imprese ditrasformazione, solitamente dislocate nelle aree di maggior produzione dei prodotti di basepresentano talvolta carenze imputabili a tecnologie di trasformazione obsolete, a non idonei sistemiper la tutela dell’ambiente e a condizioni igienico-sanitarie e strutturali non ottimali.Si prevede di intervenire sulle dotazioni immobiliari e mobiliari, (esclusi investimenti finanziari),con interventi atti a migliorare le situazioni strutturali sia sotto il profilo della funzionalità operativasia del miglioramento igienico-sanitario. Non verranno trascurati gli investimenti voltiall’introduzione di adeguate tecnologie, anche innovative, con particolare riferimento a quelle diprocesso e di prodotto.La domanda di natura, di alimenti sani e naturali, la riscoperta delle tradizioni, diffusa in sempre piùampi strati sociali, può trovare nella Regione Umbria una risposta esaustiva. Attraverso lespecificità culturali della regione possono essere valorizzati gli alimenti tipici del territorio,tradizionalmente collegati a diverse aree geografiche, legandoli agli aspetti culturali tipici delmondo rurale.In questo senso è ipotizzabile prevedere, nell’ambito delle strutture di trasformazione ecommercializzazione, ad esempio, la realizzazione di piccoli centri espositivi che valorizzino letradizioni locali, e che vedano al proprio interno rappresentata l’evoluzione delle tecnologie ditrasformazione dei diversi prodotti aziendali. È prevedibile la realizzazione di idonee strutture daintegrare in circuiti turistici quali le strade del vino o dei sapori. Sono realizzabili, inoltre, struttureatte ad ospitare, in maniera permanente, centri per la valorizzazione a fini commerciali del prodottodi qualità e delle tradizioni locali. Sono esclusi gli investimenti a livello di commercio al dettaglio.Azione b) Investimenti per la creazione di centri per la concentrazione, raccolta,condizionamento, confezionamento e commercializzazione dei prodotti,realizzati da organismi di filiera o da operatori economici con questiconvenzionati.La concentrazione dell’offerta è uno snodo cruciale per la valorizzazione dei prodotti agricoli ezootecnici. Uno dei settori regionali in cui meglio si è inserita la cooperazione, per la sua culturadella qualità associata alla convenienza economica, risulta quello della trasformazione dei prodottiagricoli e zootecnici locali. Si prevedono quindi investimenti, gestiti da organismi associativi o daoperatori economici con questi convenzionati, che si impegnano a garantire la destinazionePag. 94
dell’investimento per la sua durata economica, relativi ad attrezzature ed immobili per la creazionedi centri per la concentrazione, la raccolta, il condizionamento, confezionamento ecommercializzazione dei prodotti di base forniti dai soci.Azione c) Interventi di sostegno ai sensi della Legge Regionale 9 Marzo 1999 n. 7L’azione intende dare attuazione, all’interno dello sviluppo rurale, alla Legge 9 Marzo 1999 n. 7,già riconosciuta come regime di aiuto di stato dalla Commissione europea con decisione n. SG (99)D/2163 del 24/3/99.Gli interventi previsti dalla Legge Regionale n. 7 ammessi a cofinanziamento nell’ambito degliinterventi previsti nel Piano di Sviluppo Rurale sono esclusivamente gli interventi finalizzati allarealizzazione di investimenti aziendali nelle cooperative di conduzione e investimenti nelle strutturecooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ammessi ai sensi dellaLegge Regionale n. 7, e nel rispetto dei limiti e dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo albeneficiario previsti dalle rispettive misure del Reg. 1257/99.Caratteristiche principali comuni alle azioniIntensità d’aiuto e/o importo e differenze applicatePer le azioni a), b) e c) sono previsti aiuti sotto forma di contributi in conto capitale fino ad unmassimo del 40% (quaranta per cento) della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento;La partecipazione del FEOGA sezione garanzia, trattandosi di investimenti nelle imprese, è almassimo il 15% del costo totale ammissibile.Altri elementi comuni alle azioniCondizioni dettagliate di eleggibilitàSpese ammissibili:a) costruzione, ristrutturazione e acquisizione di beni immobili, escluso l’acquisto dei terreni;b) macchinari e attrezzature comprese quelle informatiche;c) spese per l’acquisizione del know-how, di software e consulenze per l’implementazione dellemacchine e attrezzature di cui al punto precedente;d) spese generali, come: onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquistodi brevetti e licenze fino ad un massimo del 12% delle spese di cui alle lettere a) e b).Spese non ammissibili:a) investimenti a livello di commercio al dettaglio;b) investimenti per la commercializzazione o la trasformazione di prodotti provenienti da paesiterzi.Settori di produzione di baseSono ammissibili tutte le tipologie di investimento descritte nell’allegato 9 nel rispetto dei limiti edelle tipologie previste per ogni specifico settore produttivo descritte nelle schede degli investimentiammissibili per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.Non sono ammessi investimenti che aumentino le capacità produttive nei settori per i quali esistonospecifiche limitazioni nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato.Criteri di dimostrazione dei vantaggi economici per i produttori di prodotti di baseI richiedenti dovranno dimostrare di aver stipulato legami o accordi contrattuali, di durata almenotriennale, diretti con i produttori dei prodotti di base singoli o associati per la fornitura e ilPag. 95
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