l’interpretazione conservativa della modalità di codifica proposta dalla ASL, che deve essere quellaprevista dalle linee guida regionali emanate a riguardo della codifica delle prestazioni e che riguardale procedure consolidate e storicizzate nella pratica clinica e quindi anche utilizzate in sede dirilevazione dei costi e definizione delle tariffe delle prestazioni sia a livello nazionale che regionale;- l’obbligatorietà dell’estensione del campione a tutta la casistica, nel caso di rilevazione di erroriche superano la soglia statistica di significatività;- dare attuazione, come previsto dalla l.r. 8/2007, alla sovraterritorialità della funzione di controlloprevedendo che le ASL verifichino le prestazioni a favore di propri residenti erogate da struttureubicate presso altre ASL, dando atto che la possibilità di maggiore azione anche sul pianoterritoriale potrà essere una buona garanzia di crescita dell’efficacia delle attività di controlloattraverso anche il confronto tra e con diversi operatori, superando la previsione del d.d.g. Sanità n.1375/05 e della dgr. n. VIII/3776 del 13.<strong>12</strong>.20<strong>06</strong> – in tema di controlli tra ASL viciniori;- con il Decreto della Direzione Generale Sanità n. 4304 del 13 maggio <strong>2011</strong> è stato ridefinito ilmetodo di gestione e di riscontro dei quesiti che sono posti tramite lo strumento Interpello. E’ statocostituito un gruppo di lavoro permanente tra la DG Sanità ed i referenti ASL e dei soggettierogatori pubblici e privati accreditati che affronta con cadenza mensile le questioni poste dimaggiore rilevanza in tema di accreditamento, appropriatezza e controllo delle prestazioni diricovero e cura e di specialistica ambulatoriale; le risposte ed i chiarimenti relativi ai predettiquesiti, così come i verbali degli incontri della commissione, vengono pubblicati nella sezioneBiblioteca dello strumento Interpello e sono da considerarsi pareri vincolanti tramite i qualivengono chiariti i dubbi relativi all’interpretazione o all’applicazione di normative o disposizioniamministrative già vigenti, garantendo così una applicazione omogenea sul territorio regionale dellafunzione di controllo delle ASL.Il ruolo dei NOCSi ribadisce il contenuto della legge 689/81, (e dell’art.<strong>12</strong>bis della legge regionale 31/1997) ariguardo del ruolo del Responsabile NOC che effettui una ispezione.Il Responsabile dell’ispezione NOC nell’esercizio della specifica funzione è pubblico ufficiale: hapotere autoritativo (potere di imporre alla controparte un “fare”, una attività, come ad esempio lasospensione della attività) e un potere certificativo (potere di redigere un verbale). I componentidell’equipe di quella specifica ispezione concorrono, per le azioni compiute per le praticheesaminate, allo svolgimento dell’ispezione stessa.Nel momento in cui il responsabile dell’ispezione NOC verifica una condotta illecita è tenuto adapplicare le relative sanzioni amministrative per le quali la norma non ammette discrezionalità.Il verbale di accertamento di condotta oggetto di sanzione amministrativa deve necessariamentecontenere i seguenti elementi:- Data- Generalità trasgressore (legale rappresentante dell’ente)- Eventuali responsabili in solido- Descrizione del fatto- Indicazione della norma violata- Indicazione della sanzione.2
Si conferma la necessità, per l’anno 20<strong>12</strong>, che almeno il 10% delle attività di ricovero sianosoggette a controlli. Una quota fino a 3 punti percentuali dei 10 sopra previsti potrà essere riferita adattività di autocontrollo effettuate a cura dei soggetti erogatori secondo le modalità di selezione delcampione e di verifica dell’autocontrollo effettuati dalle ASL stabilite dalla DGR VIII/10077/09 edalla DGR <strong>IX</strong>/621/10.Per i restanti 7 punti percentuali si conferma la priorità da riservarsi, da parte delle ASL, allaselezione di tipo mirato della casistica.Per le attività di specialistica ambulatoriale si ribadisce, per il 20<strong>12</strong>, una percentuale di controllopari ad almeno il 3,5% delle pratiche.Si stabilisce che nel piano dei controlli <strong>2011</strong> le ASL propongano quindi delle azioniquantitativamente e qualitativamente adeguate a riguardo delle attività di controllo summenzionate.Per quanto riguarda le indicazioni date nel 2009 relativamente alla verifica della presenza sulleimpegnative del sospetto/quesito diagnostico e sulle modalità di verifica della presenza nellecartelle cliniche dei requisiti approvati con la DGR VIII 9014/2009 si confermano per il 20<strong>12</strong> leultime indicazioni date con le DGR VIII/9581/2009 e VIII/10077/2009.Le ASL devono inviare alla Direzione Generale Sanità con cadenza mensile gli esiti delle attività dicontrollo utilizzando il flusso stabilito con d.g.r. n. VII/<strong>12</strong>692 del 10.04.2003, al fine di consentirealla Direzione Generale Sanità di fornire alle ASL stesse, con cadenza, bimestrale, i dati aggiornatirelativi all’andamento dei controlli rispetto agli erogatori del proprio territorio e alle prestazioniusufruite dai propri residenti in ASL diverse in Regione Lombardia. A decorrere dallaconsuntivazione delle attività di controllo relative all’esercizio <strong>2011</strong>, che avverrà entro il 10 dimarzo 20<strong>12</strong>, le ASL, secondo la modalità che sarà indicata dalla DG Sanità entro il 31 dicembre<strong>2011</strong>, trasmettono gli esiti, anche in termini di recupero economico, dei controlli effettuati sulleautocertificazioni che i cittadini ultra sessantacinquenni hanno effettuato relativamente al diritto diesenzione.Per quanto riguarda l’utilizzo del Sistema Esperto nell’ambito dell’attività riabilitativa, di cui sisospende l’invio a decorrenza immediata, si precisa che è in corso una rielaborazione dei dati finorapervenuti alla DG Sanità, che consentirà di dare ulteriori indicazioni rispetto alla sua applicabilità.Si precisa che in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. VIII/4799/2007, le elaborazionirelative agli indicatori regionali utili alle attività di controllo dell’appropriatezza e della codificadelle prestazioni sanitarie di ricovero ed ambulatoriali sono attualmente disponibili sul PortaleRegionale di Governo DWH Sanitario. Di seguito si elencano le descrizioni, il significato e lamodalità di calcolo dei suddetti indicatori, così come sono stati recentemente rivisti:I1 – Percentuale di casi ordinari con degenza di 2/3 giorniDefinizione: % di casi ordinari con degenza di 2/3 giorniSigla:%_2-3dieSignificato: Questo indicatore può evidenziare la tendenza a massimizzare, da parte di unastruttura, la resa economica del ricovero con il minimo impegno di risorse;l’indicatore deve essere letto alla luce delle regole stabilite dalla GiuntaRegionaleNumeratore: Numero di ricoveri per acuti in degenza ordinaria finanziati della durata di 2 e 3giorniDenominatore: Numero di ricoveri per acuti in degenza ordinaria finanziati con durata >= di 23
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