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IX / 2633 06/12/2011

DELIBERAZIONE N° IX / 2633 Seduta del 06/12 ... - Quotidiano Sanità

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l’interpretazione conservativa della modalità di codifica proposta dalla ASL, che deve essere quellaprevista dalle linee guida regionali emanate a riguardo della codifica delle prestazioni e che riguardale procedure consolidate e storicizzate nella pratica clinica e quindi anche utilizzate in sede dirilevazione dei costi e definizione delle tariffe delle prestazioni sia a livello nazionale che regionale;- l’obbligatorietà dell’estensione del campione a tutta la casistica, nel caso di rilevazione di erroriche superano la soglia statistica di significatività;- dare attuazione, come previsto dalla l.r. 8/2007, alla sovraterritorialità della funzione di controlloprevedendo che le ASL verifichino le prestazioni a favore di propri residenti erogate da struttureubicate presso altre ASL, dando atto che la possibilità di maggiore azione anche sul pianoterritoriale potrà essere una buona garanzia di crescita dell’efficacia delle attività di controlloattraverso anche il confronto tra e con diversi operatori, superando la previsione del d.d.g. Sanità n.1375/05 e della dgr. n. VIII/3776 del 13.<strong>12</strong>.20<strong>06</strong> – in tema di controlli tra ASL viciniori;- con il Decreto della Direzione Generale Sanità n. 4304 del 13 maggio <strong>2011</strong> è stato ridefinito ilmetodo di gestione e di riscontro dei quesiti che sono posti tramite lo strumento Interpello. E’ statocostituito un gruppo di lavoro permanente tra la DG Sanità ed i referenti ASL e dei soggettierogatori pubblici e privati accreditati che affronta con cadenza mensile le questioni poste dimaggiore rilevanza in tema di accreditamento, appropriatezza e controllo delle prestazioni diricovero e cura e di specialistica ambulatoriale; le risposte ed i chiarimenti relativi ai predettiquesiti, così come i verbali degli incontri della commissione, vengono pubblicati nella sezioneBiblioteca dello strumento Interpello e sono da considerarsi pareri vincolanti tramite i qualivengono chiariti i dubbi relativi all’interpretazione o all’applicazione di normative o disposizioniamministrative già vigenti, garantendo così una applicazione omogenea sul territorio regionale dellafunzione di controllo delle ASL.Il ruolo dei NOCSi ribadisce il contenuto della legge 689/81, (e dell’art.<strong>12</strong>bis della legge regionale 31/1997) ariguardo del ruolo del Responsabile NOC che effettui una ispezione.Il Responsabile dell’ispezione NOC nell’esercizio della specifica funzione è pubblico ufficiale: hapotere autoritativo (potere di imporre alla controparte un “fare”, una attività, come ad esempio lasospensione della attività) e un potere certificativo (potere di redigere un verbale). I componentidell’equipe di quella specifica ispezione concorrono, per le azioni compiute per le praticheesaminate, allo svolgimento dell’ispezione stessa.Nel momento in cui il responsabile dell’ispezione NOC verifica una condotta illecita è tenuto adapplicare le relative sanzioni amministrative per le quali la norma non ammette discrezionalità.Il verbale di accertamento di condotta oggetto di sanzione amministrativa deve necessariamentecontenere i seguenti elementi:- Data- Generalità trasgressore (legale rappresentante dell’ente)- Eventuali responsabili in solido- Descrizione del fatto- Indicazione della norma violata- Indicazione della sanzione.2

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