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IX / 2633 06/12/2011

DELIBERAZIONE N° IX / 2633 Seduta del 06/12 ... - Quotidiano Sanità

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e cura e di specialistica ambulatoriale, così come previsto all'art. 19, comma 7, della LeggeRegionale 33/09.Si conferma quindi che, per l'anno 20<strong>12</strong>, il contenuto del contratto oggi in essere tra le ASL ed isoggetti erogatori sia determinato attraverso la negoziazione delle valorizzazioni per le attività diricovero e cura e di specialistica ambulatoriale erogate a favore di residenti in Regione Lombardia.Per gli erogatori che non sottoscriveranno il contratto integrativo riportante le nuove condizionidiscendenti dalla presente delibera e successive indicazioni della Direzione Generale Sanità e chenon si saranno avvalsi della facoltà di recesso di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del contratto tipo,si verrà a determinare l'impossibilità giuridica di erogare l'assistenza ospedaliera e di specialisticaambulatoriale a carico del servizio sanitario regionale.Per ogni ASL, la contrattazione riguarderà tutta la produzione erogata a favore di pazienti lombardidalle strutture ubicate nel territorio di propria competenza, e non solo, quindi, la quota relativa aiconsumi dei propri residenti.Le tariffe da utilizzare per valorizzare le prestazioni e misurare quindi il progressivoraggiungimento dei livelli economici contrattati, saranno esclusivamente quelle deliberate dallaGiunta. Per quanto riguarda il livello economico, i pazienti extra-regionali verranno remunerati aproduzione effettiva.Le previsioni di cui all’art. 1 comma 796 lettera O della Legge n. 296/<strong>06</strong> troveranno applicazionenel 20<strong>12</strong> in Regione Lombardia, così come già stabilito al punto del 3 deliberato della DGRVIII/4239 del 28/02/2007, prevedendo uno sconto del 18% per le prestazioni specialistiche afferentialla branca laboratorio analisi e del 2% sulle prestazioni ambulatoriali afferenti alle altre branchespecialistiche per gli erogatori di diritto privato. Al riguardo, ad integrazione di quanto già previstodalla DGR VIII/10077 del 07/08/2009, si conferma che per tutta la specialistica ambulatorialeerogata da soggetti di diritto privato, gli sconti previsti dalla Legge n. 296/<strong>06</strong> non siano applicati aldi sopra della soglia del 97% oltre la quale, quindi, varranno solo le regressioni tariffarie previstenel contratto.Tenuto conto che le risorse assegnate alle ASL riguardano le quote relative ai consumi sanitari deipropri residenti anche per le prestazioni usufruite extra-regione (mobilità passiva), mentre le risorseassegnate alle strutture erogatrici lombarde riguardano le prestazioni erogate per i cittadinilombardi, ciascuna ASL dovrà monitorare trimestralmente la quota necessaria al pagamento delle4

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