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IX / 2633 06/12/2011

DELIBERAZIONE N° IX / 2633 Seduta del 06/12 ... - Quotidiano Sanità

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della prima visita, sia nel caso in cui non ne scaturisca alcuna presa in carico riabilitativa, siaqualora ne esiti una presa in carico anche in altro regime o presso altra struttura.Come stabilito dalla d.g.r. n. 10804/2009, le prestazioni ambulatoriali cosiddette “indirette”(colloquio con i familiari, riunioni con operatori di altri enti, stesura di relazioni), potranno essereremunerate, nell’ambito del budget assegnato, fino ad un massimo del 20% di quanto rendicontatoper tutte le prestazioni ambulatoriali. All’interno di questo tetto di budget, vanno inclusi gli oneri acarico del FSR per la remunerazione delle visite di presa in carico.Con riguardo alle prestazioni in regime ambulatoriale e domiciliare, potrà essere erogato eremunerato un numero massimo di prestazioni fino ad un massimo del 130%dell’accreditato/contrattualizzato, riferito alla singola tipologia, purché venga garantito il rispettodei requisiti di accreditamento per queste prestazioni aggiuntive e compatibilmente con il budgetassegnato.Con riferimento alla durata della seduta per riabilitazione ambulatoriale territoriale extraospedalieraper pazienti in età evolutiva (con età inferiore ai 18 anni), si riconferma quanto riportato nella dgr4438/2007 che ha stabilito in 45 minuti la durata convenzionale di una singola seduta, con lapossibilità di un massimo di 2 sedute (trattamenti) per giornata a prescindere dalla tipologia diprestazione ricevuta.Con riguardo invece ai trattamenti ambulatoriali in area generale e geriatrica rivolti a pazientiadulti, potrà essere erogato e rendicontato solamente un trattamento per giornata.Si chiarisce che la tariffazione definita nei provvedimenti regionali, con riguardo alle prestazioniambulatoriali nell’area generale e geriatrica, è riferita ad una seduta per cui possono essere previstepiù prestazioni. Al fine del conteggio delle sedute/trattamenti erogati, una seduta di gruppo vieneconsiderata una sola prestazione a prescindere dal numero di partecipanti al gruppo (da un minimodi tre ad un massimo di cinque persone).Per quanto riguarda le prestazioni erogabili e rendicontabili nei regimi residenziale,semiresidenziale e diurno continuo, non potranno in alcun modo essere valicati i tetti diaccreditamento.Introduzione nel tariffario regionale delle prestazioni sociosanitarie per l’accompagnamentodelle famiglie al percorso adottivoIl DPCM 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” prevede all’allegato 1C “Areaintegrazione sociosanitaria” le prestazioni sociosanitarie a carico in tutto o in parte al sistemasanitario nazionale. Le prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, psicologiche, diindagine diagnostica alle donne, ai minori, alla coppia e alle famiglie (ivi comprese adottive edaffidatarie) sono previste senza oneri per il Comune. La DGR 937/2010 riconduce all’interno deiconsultori la valutazione diagnostica delle coppie che richiedono l’adozione o l’affido di un minore,pertanto con specifico provvedimento di Giunta regionale attuativo della presente deliberazione sarà17

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