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IX / 2633 06/12/2011

DELIBERAZIONE N° IX / 2633 Seduta del 06/12 ... - Quotidiano Sanità

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• Procedure di gara per appalti misti lavori/servizi;• Procedure di affidamenti diretti ai sensi art.<strong>12</strong>5 Dlgs n. 163/20<strong>06</strong>;• Procedure di concessione di servizi ai sensi art. 30 DLgs n. 163/20<strong>06</strong>;• Procedure di vendita e dismissione di beni immobili nell’ambito di accordi di programmae/o altre intese finalizzate alla realizzazione di nuove strutture sanitarie/nuovi serviziautorizzati da Regione Lombardia.• Procedure di gara in forma aggregata secondo gli indirizzi della presente deliberazione.Si precisa altresì che sono comunque escluse dall’obbligo di utilizzo della piattaforma SINTELtutte le procedure di vendita e dismissione di beni immobili e mobili dai quali derivi un’entrata.In relazione alla necessità di puntuale formazione e addestramento del personale addettonell’ambito dei competenti uffici delle Aziende sanitarie si prevede che per le restanti proceduredi acquisto le Aziende Sanitarie garantiranno l’utilizzo di SINTEL al fine di assicurare a partiredal 1/7/20<strong>12</strong> la completa attuazione degli obblighi previsti dalla L.R. 3/8/<strong>2011</strong> n. 11.Pertanto le Aziende sanitarie nel periodo 1/1/20<strong>12</strong> – 30/6/20<strong>12</strong> saranno tenute a comunicaremensilmente alla Direzione Generale Sanità tutte le procedure (non espressamente rientranti nellecasistiche sopra indicate) non effettuate con la piattaforma SINTEL specificando le motivazionidel mancato ricorso alla stessa.LISPA e CRA garantiranno lo sviluppo di Sintel al fine di consentire l’adesione di tutte leAziende sanitarie anche attraverso l’integrazione con i sistemi aziendali in uso al fine di evitareduplicazioni di flussi informativi e snellire le procedure di registrazione dei fornitori, nonché lenecessarie attività di supporto formativo tese ad diffondere a tutti i livelli interessati le conoscenzedi base del sistema SINTEL.PROCEDURE IN FORMA AGGREGATANell’attuale contesto normativo di riferimento e per rispondere alle esigenze di una maggiorerazionalizzazione, le Aziende Sanitarie hanno l’obbligo di rafforzare l’interazione e l’integrazionetra loro in relazione a tutte le procedure di acquisto di beni e servizi, aderendo ai Consorzi o adaltre unioni formalizzate a livello interprovinciale e/o di macro aree (al massimo 4 a livelloregionale) e tenendo conto delle realtà esistenti. Per il monitoraggio e la valutazione degli obiettiviassegnati ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie saranno utilizzati i dati rilevatidall’Osservatorio Acquisti che consentono il monitoraggio di procedure, contratti e convenzionidella maggior parte dei beni e servizi acquistati dalle Aziende sanitarie.A tal proposito si richiama l’attenzione delle Direzioni Generali in ordine al rispetto dei tempi edella qualità dei relativi flussi informativi, che peraltro costituiscono debito informativo delleAziende.Nell’ambito di tali procedure le Aziende sono obbligate a coordinare le proprie attività con CRAche fornirà il necessario supporto alle procedure aggregate al fine di ricercare le miglioriperformance di acquisto a livello di Sistema sanitario nel suo complesso.Le Direzioni aziendali comunicheranno alla Direzione Generale Sanità in attuazione della presentedeliberazione e della DGR n. 2057/<strong>2011</strong> entro il 20 gennaio 20<strong>12</strong>:3

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