DGR VIII/ ... che nel 20<strong>12</strong> saranno finanziate in aggiunta alle attività contrattate. Resta fermo chel’attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerentil’appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dalle ASL per l’anno<strong>2011</strong> ed alla possibilità reale, sempre verificata dalle ASL, di garantire da parte del soggettoerogatore il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l’anno 20<strong>12</strong>. Alraggiungimento della predetta quota, in assenza di previo accordo con la ASL, la struttura non èautorizzata ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale. L'eventualeintegrazione di risorse, a livello complessivo ASL e per le tipologie di prestazioni che dovesseroregistrare un eccessivo squilibrio tra domanda ed offerta, sarà concordata per iscritto tra la ASLed i soggetti accreditati coinvolti nella erogazione delle citate prestazioni, compatibilmente con ibudget delle ASL, sentita la Direzione Generale Sanità e ad un valore economico non superiorecomunque al 30% della relativa fatturazione. Per le attività di specialistica ambulatoriale e didiagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero, laquota di risorse corrisponde a . . . . . . ... . € pari al fìnanziato <strong>2011</strong>, incrementato della quotastimata per le attività di MAC, al netto delle attività remunerate al di fuori del contratto secondo lemodalità previste dalla DGR VIII/ del relativa alle regole per l'esercizio 20<strong>12</strong>, portata al 95%- a cui è sottratta la stima del valore della quota aggiuntiva di ticket introdotta dalla leggenazionale 111/<strong>2011</strong> riferita al periodo in cui nel <strong>2011</strong> il ticket stesso non era in vigore (gennaio –metà luglio), a cui sono da aggiungersi……..€ che corrispondono ad un’ulteriore quota pari a 2punti percentuali di quanto finanziato alla struttura sempre al netto delle prestazioni extrabudget,attribuita dalla ASL secondo i progetti di cui all’Art. 4. Tra il 97% e il 103%, di quanto finanziatonel <strong>2011</strong> al netto dell’extrabudget, sarà applicato alle valorizzazioni prodotte un abbattimento finoal 30%, e tra il 103% e il 1<strong>06</strong>%, di quanto finanziato nel <strong>2011</strong> al netto dell’extrabudget, fino al60%. L'impegno ad erogare prestazioni a carico del servizio sanitario regionale vale fino a questaquota.Per le attività di specialistica ambulatoriale erogata da soggetti di diritto privato, gli sconti previstidalla Legge n. 296/<strong>06</strong> non sono applicati al di sopra della soglia del 97% oltre la quale, quindi,valgono solo le regressioni tariffarie di cui sopra.Al raggiungimento della predetta soglia, la struttura erogatrice accreditata, in assenza di previoaccordo, non è autorizzata ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale.L'eventuale integrazione di risorse, a livello complessivo ASL e per le tipologie di prestazioni chedovessero registrare un eccessivo squilibrio tra domanda ed offerta, sarà concordata per iscritto14
tra la ASL ed i soggetti accreditati coinvolti nella erogazione delle citate prestazioni,compatibilmente con i budget delle aziende ASL, sentita la Direzione Generale Sanità e ad unvalore economico non superiore comunque al 30% della relativa fatturazione. I corrispettividisciplinati dal presente articolo devono tenere conto di quanto determinato dall’allegato relativoall’assistenza farmaceutica della DGR VIII …. del ……..Art. 4A decorrere dall’anno 2008, il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioniconsentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall’applicazione dei contratti di lavoro giàsottoscritti e in via di sottoscrizione.Art. 5Raggiungimento del valore di produzione assegnatoLe parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di ricovero e cura edi specialistica sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 20<strong>12</strong> letariffe in vigore alla data di dimissione per i ricoveri ed alla data di effettuazione della prestazioneo di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. Le parti concordano altresì che sia letariffe delle prestazioni di ricovero e cura sia quelle relative alla specialistica ambulatoriale sonoaggiornate a decorrere dal 1° gennaio 20<strong>12</strong> con il risultato di essere adeguate al tasso di inflazioneprogrammata e di tenere conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti relative airinnovi contrattuali e dell’ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema.Art. 6Controllo dell'applicazione dei contenuti del contrattoLe Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo delle ASL, oltre cheallo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche averifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le Particoncordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, altermine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno, riducendolo, sul valore delleprestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto .Art. 7Utilizzo del ricettario regionale per prescrizione di specialistica ambulatoriale e farmaceuticaI soggetti erogatori si impegnano al pieno rispetto delle indicazioni date con le DGR …..relativamente alla prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni ambulatoriali efarmaceutiche, il cui pieno rispetto rappresenta un’obbligazione contrattualmente rilevante.15
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