20.08.2015 Views

IX / 2633 06/12/2011

DELIBERAZIONE N° IX / 2633 Seduta del 06/12 ... - Quotidiano Sanità

DELIBERAZIONE N° IX / 2633 Seduta del 06/12 ... - Quotidiano Sanità

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Si riconfermano le disposizioni già definite nel corso dell’anno <strong>2011</strong>.Per l’anno 20<strong>12</strong>, la Centrale Acquisti regionale rafforzerà la propria attività in modo da offrire unsupporto operativo alle Aziende Sanitarie.Al fine di garantire alle Aziende Sanitarie opportunità in merito alla massima concorrenza e, nelcontempo, sollevare le stesse dagli adempimenti connessi alle procedure di gara classiche, nelcorso dell’anno 20<strong>12</strong>, Centrale Regionale Acquisti porrà in essere una serie di procedure (accordiquadro o altro) per l’acquisizione di prodotti che, a causa della loro specificità, possono, piùvantaggiosamente, essere oggetto di procedure regionali.Entro il mese di Dicembre <strong>2011</strong>, la Centrale Regionale degli acquisti fornirà l’elenco delleprocedure che saranno esperite nell’anno 20<strong>12</strong>, con la relativa calendarizzazione, in modo che leAziende Sanitarie e le aggregazioni previste ai sensi della DGR n. 2057/<strong>2011</strong>, possano svilupparela propria azione di programmazione degli acquisti in maniera coerente. Tale tempistica deveessere strettamente rispettata al fine di consentire alle Aziende sanitarie di adempiere alledisposizioni della normativa vigente in materia e di non incorrere in eventuali osservazioni daparte dei Collegi sindacali.Entro il 31 Dicembre <strong>2011</strong> il Comitato Strategico definirà la programmazione delle attività dellaCentrale Acquisti per l’anno 20<strong>12</strong> tenendo conto delle procedure già espletate.Si ribadisce che tutte le Aziende sanitarie hanno l’obbligo di adesione ai contratti/convenzioniattivati a livello regionale dalla Centrale Regionale Acquisti e che, nell’ottica di una miglioreprogrammazione degli acquisti, le Aziende sanitarie non potranno, in alcun modo, attivareprocedure di acquisto relative a prodotti già oggetto di contratti/convenzioni regionali attive o incorso di attivazione.A tal fine le Aziende sanitarie sono tenute a individuare nella propria organizzazione ecomunicare a Direzione Generale Sanità e CRA un referente funzionalmente dipendente dallaDirezione Generale o dalla Direzione Strategica. La Direzione Aziendale dovrà garantireattraverso il referente per i rapporti con la CRA, di norma lo stesso nominato per l’attuazione delledisposizioni in ordine alle procedure di gara aggregate, le seguenti attività:• Il raccordo tra le procedure aziendali e quelle di CRA (nel rispetto della richiamata DGR2057/<strong>2011</strong>)• Il rispetto dei tempi e della qualità dei flussi informativi relativi ai fabbisogni informatividi CRA• Il raccordo tra i flussi informativi e i dati degli osservatori regionali.ATTUAZIONE DELLE LEGGE REGIONALE 3/8/<strong>2011</strong> n. 11In relazione all’attuazione della LR n. 11/<strong>2011</strong> le Aziende sono tenute a seguire le seguentiindicazioni oggetto di raccordo a livello regionale :Si elencano le tipologie di procedure escluse dall’obbligo di utilizzo della piattaforma SINTEL aisensi della LR n. 11/<strong>2011</strong>:• Procedure di gara riferite a lavori;2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!