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IX / 2633 06/12/2011

DELIBERAZIONE N° IX / 2633 Seduta del 06/12 ... - Quotidiano Sanità

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DGR VIII/ ... che nel 20<strong>12</strong> saranno finanziate in aggiunta alle attività contrattate. Resta fermo chel’attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerentil’appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dalle ASL per l’anno<strong>2011</strong> ed alla possibilità reale, sempre verificata dalle ASL, di garantire da parte del soggettoerogatore il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l’anno 20<strong>12</strong>. Alraggiungimento della predetta quota, in assenza di previo accordo con la ASL, la struttura non èautorizzata ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale. L'eventualeintegrazione di risorse, a livello complessivo ASL e per le tipologie di prestazioni che dovesseroregistrare un eccessivo squilibrio tra domanda ed offerta, sarà concordata per iscritto tra la ASLed i soggetti accreditati coinvolti nella erogazione delle citate prestazioni, compatibilmente con ibudget delle ASL, sentita la Direzione Generale Sanità e ad un valore economico non superiorecomunque al 30% della relativa fatturazione. Per le attività di specialistica ambulatoriale e didiagnostica strumentale, comprensive delle attività di Pronto Soccorso non seguite da ricovero, laquota di risorse corrisponde a . . . . . . ... . € pari al fìnanziato <strong>2011</strong>, incrementato della quotastimata per le attività di MAC, al netto delle attività remunerate al di fuori del contratto secondo lemodalità previste dalla DGR VIII/ del relativa alle regole per l'esercizio 20<strong>12</strong>, portata al 95%- a cui è sottratta la stima del valore della quota aggiuntiva di ticket introdotta dalla leggenazionale 111/<strong>2011</strong> riferita al periodo in cui nel <strong>2011</strong> il ticket stesso non era in vigore (gennaio –metà luglio), a cui sono da aggiungersi……..€ che corrispondono ad un’ulteriore quota pari a 2punti percentuali di quanto finanziato alla struttura sempre al netto delle prestazioni extrabudget,attribuita dalla ASL secondo i progetti di cui all’Art. 4. Tra il 97% e il 103%, di quanto finanziatonel <strong>2011</strong> al netto dell’extrabudget, sarà applicato alle valorizzazioni prodotte un abbattimento finoal 30%, e tra il 103% e il 1<strong>06</strong>%, di quanto finanziato nel <strong>2011</strong> al netto dell’extrabudget, fino al60%. L'impegno ad erogare prestazioni a carico del servizio sanitario regionale vale fino a questaquota.Per le attività di specialistica ambulatoriale erogata da soggetti di diritto privato, gli sconti previstidalla Legge n. 296/<strong>06</strong> non sono applicati al di sopra della soglia del 97% oltre la quale, quindi,valgono solo le regressioni tariffarie di cui sopra.Al raggiungimento della predetta soglia, la struttura erogatrice accreditata, in assenza di previoaccordo, non è autorizzata ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale.L'eventuale integrazione di risorse, a livello complessivo ASL e per le tipologie di prestazioni chedovessero registrare un eccessivo squilibrio tra domanda ed offerta, sarà concordata per iscritto14

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