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IX / 2633 06/12/2011

DELIBERAZIONE N° IX / 2633 Seduta del 06/12 ... - Quotidiano Sanità

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3. L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, iservizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia.Mantenimento dei requisiti e vigilanzaART. 31. L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando il numero, laprofessionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d’offerta.2. L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione chedovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, eautocertifica, annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimentodi tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d’offerta, mediantel’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale.3. L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere a tutti i locali della unità d’offertaed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari; può accedere alladocumentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai finidell’esercizio dell’unità d’offerta, al fine di verificare quanto dichiarato dall’ente gestore. Altermine di ogni sopralluogo, l’ASL redige il verbale, almeno in duplice copia, in contraddittoriocon il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono indicati i motivi delsopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è rappresentatosinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è congiuntamente sottoscrittodall’ASL e dal legale rappresentante del soggetto o da un suo incaricato che potranno richiederel’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Una copia del verbale dovrà essere rilasciataalla persona presente incaricata dall’ente gestore al termine del sopralluogo. Il verbale non puòessere modificato né integrato successivamente alla sua sottoscrizione. Eventuali atticonseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimentidistinti dal verbale.4. Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti previstidalla linee guida regionali in materia di vigilanza sulle unità d’offerta sociosanitarie, con glieventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto.ART.4Obblighi di carattere generale1. L’ente gestore si impegna a:a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamentodelle unità d’offerta socio sanitarie indicati e richiamati nella DGR n. ……… del…….……. (inserire gli estremi dei provvedimenti regionali che disciplinano le regole dellaspecifica unità d’offerta);b) concorrere al rispetto ed alla attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimentiprevisti nella l.r. 3/2008 a carico degli enti gestori.2. In particolare, l’ente gestore si impegna a:21

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