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IX / 2633 06/12/2011

DELIBERAZIONE N° IX / 2633 Seduta del 06/12 ... - Quotidiano Sanità

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dell’erogatore stesso (es. indisponibilità di sala operatoria ecc.), non venga posto a carico del SSR eche di conseguenza la SDO riferita a tale ricovero sia contrassegnata come “non finanziabile”.Si ricorda infine che il suddetto codice V64.-- non deve essere indicato in diagnosi principale, bensìtra le diagnosi secondarie, esclusivamente nei casi in cui l’annullamento o il rinvio ad altro ricoverodella procedura programmata sia dovuto all’insorgenza di altra patologia che viene quindispecificatamente trattata nel corso del ricovero in questione.Attività prescrittivaIn analogia con quanto stabilito con la DGR n. VIII/9581/2009, in tema di prescrivibilità delleprestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSR, si prevede di estendere la possibilità diprescrivere le prestazioni di ricovero e cura alle stesse tipologie di professionisti elencati nellasuccitata delibera, prevedendo di confermare le medesime condizioni di corretto atteggiamentoprescrittivo, quali ad esempio l’utilizzo in attività istituzionale. A riguardo di questa ultimaindicazione si rileva che il non rispetto della stessa oltre che a portare a delle conseguenze chepossono arrivare, così come prevede la normativa vigente, al licenziamento del professionistacoinvolto a decorrere dalla entrata in vigore del presente provvedimento alla sospensione delcontratto per un mese per la struttura presso la quale il professionista risulta avere, a qualsiasi titolo,un rapporto lavorativo e presso la quale ha avuto a disposizione il ricettario regionale. Leprescrizioni effettuate dai prescrittori differenti dai MMG e PLS devono, di norma, riguardare leprestazioni contenute nella branca specialistica per la quale gli stessi prestano la loro opera e quellenecessarie a rispondere al quesito diagnostico posto in occasione del primo accesso del paziente.Controllo delle attività ambulatorialiRiprendendo il già ricordato obiettivo minimo del 3,5% di attività ambulatoriali da sottoporre adattività di controllo, si evidenzia che per questa tipologia di attività, caratterizzata da un alto numerodi prescrizioni, pari a circa 40 milioni annui, è assolutamente necessario privilegiare i controlli ditipo statistico formale per verificare l’eventuale occorrenza di situazioni ad alto rischio diopportunismo e/o di errata modalità di erogazione / rendicontazione delle prestazioni.Per facilitare lo svolgimento di queste attività si confermano le indicazioni già date dalla DGRVIII/10804 del 16 dicembre 2009 e si chiede di porre particolare attenzione alla verifica dei dispostiin tema di prestazioni di medicina di laboratorio di cui alla DGR n. 2057 del 28 luglio <strong>2011</strong> e diprevedere l’inserimento nei Piani di controllo di attività specifiche, da progettare in collaborazionecon la Direzione Generale Sanità, per la verifica degli standard qualitativi dei laboratori stessi.Sempre nell’ambito delle strutture di Medicina di Laboratorio si ricorda alle ASL di provvederealla puntuale verifica dell’obbligo, stabilito con la DGR n. VIII/4239/07, di eseguire in sede almenoil 25% del numero delle prestazioni erogate per conto del SSR.Si ribadisce che il cittadino può usufruire delle prestazioni contenute nella stessa ricetta presso lamedesima struttura, in momenti diversi, entro un periodo di tempo coerente rispetto al tipo dipatologia e di trattamento prescritto, di norma entro 6 mesi dall’effettuazione della primaprestazione. In caso di non effettuazione di tutte le prestazioni richieste, dovranno essererendicontate solo le prestazioni effettivamente erogate.L’art. 1 del Decreto del Ministero Economia e delle Finanze del 17 marzo 2008 “Revisione deldecreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio8

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