a) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa delledisposizioni applicative, di cui all’art.6, comma 3°, della legge regionale <strong>12</strong> marzo 2008,n.3, stabilite dalla Regione;b) verificare che all’atto dell’accesso, gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino lecondizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito;c) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri diappropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazionicomplesse all’ASL ed al Comune;d) informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi,sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisognipersonali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistemainformativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rettepraticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici;e) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerlo nellaformulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dallaRegione o dall’ASL;f) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno;g) informare il Comune di residenza degli assistiti dell’accesso alla unità d’offerta o, nei casi incui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in caricodi cittadini non lombardi, con oneri a carico del Fondo Sanitario della Regione di origine,dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte del soggetto tenuto a farsi carico dellarelativa quota sanitaria;h) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistitiqualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno;i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare lacostante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel rispettodelle norme in materia di tutela della privacy;j) assicurare l’accesso alla unità d’offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altrepersone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nella unitàd’offerta;k) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dalmomento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensorecivico, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ognieventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di Relazioni con ilPubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente;l) dotarsi della carta dei servizi che deve essere tenuta aggiornata e distribuita;m) dotarsi di sistemi di contabilità analitica, nei termini stabiliti dalla Regione, al fine didimostrare il corretto rapporto tra risorse impiegate e prestazioni erogate e promuoveresistemi di controllo di gestione ed altri eventuali metodi di valutazione dei risultati, dandoneinformazione all’ASL;n) partecipare ad iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuarel’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offertasociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio;22
o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali, dandone attonella carta dei servizi, la cui violazione contestata per iscritto ed in assenza di giustificazioniritenute valide, ad insindacabile e motivato giudizio dell’ASL, costituirà causa di risoluzionedi diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile;p) a garanzia di sinistri che possono derivare agli utenti, al personale o a terzi durantel’espletamento del servizio, si impegna a stipulare idoneo contratto assicurativo diresponsabilità civile esonerando l’ASL da ogni responsabilità a riguardo;q) redigere e rilasciare, nei casi di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, lacertificazione delle rette ai fini fiscali;r) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedurepreliminari alla presa in carico dell’utente;s) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del F.S.R. su posti accreditati emessi a contratto, fatte salve eventuali deroghe stabilite dalla Regione.Sistema tariffario e pagamentiART. 51. L’ASL è tenuta ad erogare all’ente gestore delle unità d’offerta, nel rispetto delle disposizioneregionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successiviartt. 6 e 7.2. L’ASL anticipa mensilmente acconti, pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’annoprecedente oppure, in caso di unità d’offerta nuova, del fatturato teorico comunque coerente conil piano di inserimento degli ospiti, e garantisce inoltre l’erogazione del saldo trimestralespettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura.3. L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base deicontrolli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo inparte.4. L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabileidonea, al fine del pagamento degli acconti, e ad emettere, entro il mese successivo alla scadenzadi ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospitidesunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale.5. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo ditariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti sullaunità d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione parziale ototale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli perl’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l’esercizio e perl’accreditamento, delle clausole per presente contratto.6. Per i posti letto di sollievo a contratto sono remunerate solo le giornate per le quali tali posti sonooccupate da utenti.7. Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di accettazione enon quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà essere pagata solo la23
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