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IX / 2633 06/12/2011

DELIBERAZIONE N° IX / 2633 Seduta del 06/12 ... - Quotidiano Sanità

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2. risorse pari a quelle originariamente previste per l’anno <strong>2011</strong> senza le riduzioni di cui allaDGR <strong>IX</strong>/2057 del 28 luglio <strong>2011</strong>;3. risorse ridotte di un punto percentuale rispetto alle risorse pari a quelle rimodulate per l’anno<strong>2011</strong> sulla base delle indicazioni della DGR <strong>IX</strong>/2057 del 28 luglio <strong>2011</strong>.La DG Sanità, sulla base delle valutazioni di performance effettuate per l’esercizio 2010, entro il 31dicembre <strong>2011</strong> approverà con atto specifico il metodo che porterà ad individuare per ciascun enteerogatore un indice sintetico di performance calcolato a partire dalle valutazioni di efficacia didettaglio effettuate per le singole unità operative delle strutture.Le risorse per le attività sub acute, che per il 20<strong>12</strong> vengono complessivamente individuate fino adun massimo di 35 milioni, sono ricomprese nelle risorse previste per le attività di ricovero e cura eper il 50% deriveranno dal budget della struttura che attiva le predette attività mentre il restante50% deriverà da una rimodulazione complessiva delle risorse dei restanti soggetti erogatori siapubblici che privati.Al di sopra dei valori soglia di attività contrattualmente definiti per attività di ricovero e cura, dispecialistica ambulatoriale, di psichiatria e di neuropsichiatria infantile, si ritiene assolto l'impegnocontrattuale di erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale, e vale la procedura divalutazione da effettuarsi da parte delle ASL territorialmente competenti. L'eventuale integrazionedi risorse, a livello complessivo ASL e per le tipologie di prestazioni che dovessero registrare uneccessivo squilibrio tra domanda ed offerta, dovrà necessariamente essere concordata per iscritto edintegrare, con specifico “addendum”, il contratto tra la ASL ed i soggetti accreditati coinvolti nellaerogazione delle citate prestazioni, compatibilmente con i budget delle aziende ASL, sentita laDirezione Generale Sanità e ad un valore economico non superiore comunque al 30% della relativafatturazione.Le quote di risorse indicate nei contratti saranno disponibili per i soggetti erogatori nella misura incui gli stessi effettueranno prestazioni di valore corrispondente.Per i soggetti iscritti al registro delle strutture accreditate come unico ente, afferenti alla DG Sanità,e che erogano sia prestazioni di ricovero e cura, sia ambulatoriali, è possibile prevedere unospostamento di quote di risorse relative all'attività di ricovero e cura a favore delle attivitàambulatoriali, nel caso in cui la struttura non raggiunga la soglia di risorse negoziata, a causa dieventi oggettivabili.La quota trasferita dovrà essere concordata con la ASL di riferimento che verificherà con la DGSanità la compatibilità di sistema.9

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