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IX / 2633 06/12/2011

DELIBERAZIONE N° IX / 2633 Seduta del 06/12 ... - Quotidiano Sanità

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Allegato 5Formazione del personale, Medicina Convenzionata Territoriale e ECM-ProviderFORMAZIONE E SVILUPPO DEI PROFESSIONISTI DEL SSROgni anno le Aziende Ospedaliere Pubbliche e le ASL devono predisporre il Piano di formazioneaziendale, tenendo conto degli obiettivi aziendali, nazionali e regionali, evidenziati nei Documentistrategici di programmazione regionali e nelle regole di sistema regionali approvate annualmentedalla Direzione Generale Sanità.I Piani di formazione aziendali costituiscono strumento di crescita professionale e devono garantirel’opportunità di formazione a tutte le categorie di lavoratori dell’azienda.Oltre alle tematiche di carattere più strettamente clinico, finalizzate ad incrementare le conoscenzee le competenze dei professionisti del SSR, i piani di formazione devono mirare a consentire lacondivisione di politiche operative, in un'ottica di collaborazione e sussidiarietà.Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle metodologie innovative, al fine di creare una rete disaperi e di operatività condiviseLe norme generali per l’accreditamento dei Piani di formazione fanno riferimento agli atti della DGSanità relativi all’ECM; i piani di formazione devono contenere in particolare:gli eventi che concorrono a costituire gli obiettivi dei Direttori Generali d’azienda, in quantoritenuti particolarmente strategici dalla Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia;la formazione obbligatoria, in quanto legata a normativa nazionale: formazione sulla prevenzioneall’AIDS (legge 135/1990) e sulla radioprotezione dl paziente (legge 187/2000).Le Aziende devono altresì favorire la partecipazione dei professionisti alle iniziative formativeproposte dalla DG Sanità attraverso Eupolis, con particolare attenzione alla corretta individuazionedel target.Si conferma che, anche per il 20<strong>12</strong> le spese per l’attività di formazione erogata nell’ambito delledisposizioni previste dai C.C.N.L., nonché la formazione prevista dagli indirizzi regionali inmateria di formazione non sono materia di razionalizzazione dei costi, prevista all’art. 6 comma 13della legge <strong>12</strong>2/2010.Medicina convenzionata territorialePer quanto riguarda la medicina convenzionata territoriale, si conferma per l’anno 20<strong>12</strong> la necessitàdi perseguire politiche di contenimento e razionalizzazione dei costi, come peraltro già previstodalle disposizioni che hanno interessato gli anni 2009,2010 e <strong>2011</strong>, anche alla luce delle recentidisposizioni legislative nazionali in materia di vincoli alla finanza pubblica.Nella voce di costo vincolata sono ricomprese le Risorse Aggiuntive Regionali, finalizzate allacopertura delle attività previste dagli Accordi Integrativi Regionali sottoscritti nel corso del <strong>2011</strong>,fermo restando il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali che potranno intervenire in corsod’anno.Le Aziende dovranno attenersi al rispetto del budget assegnato per il 20<strong>12</strong>.1

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