dell’erogatore stesso (es. indisponibilità di sala operatoria ecc.), non venga posto a carico del SSR eche di conseguenza la SDO riferita a tale ricovero sia contrassegnata come “non finanziabile”.Si ricorda infine che il suddetto codice V64.-- non deve essere indicato in diagnosi principale, bensìtra le diagnosi secondarie, esclusivamente nei casi in cui l’annullamento o il rinvio ad altro ricoverodella procedura programmata sia dovuto all’insorgenza di altra patologia che viene quindispecificatamente trattata nel corso del ricovero in questione.Attività prescrittivaIn analogia con quanto stabilito con la DGR n. VIII/9581/2009, in tema di prescrivibilità delleprestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSR, si prevede di estendere la possibilità diprescrivere le prestazioni di ricovero e cura alle stesse tipologie di professionisti elencati nellasuccitata delibera, prevedendo di confermare le medesime condizioni di corretto atteggiamentoprescrittivo, quali ad esempio l’utilizzo in attività istituzionale. A riguardo di questa ultimaindicazione si rileva che il non rispetto della stessa oltre che a portare a delle conseguenze chepossono arrivare, così come prevede la normativa vigente, al licenziamento del professionistacoinvolto a decorrere dalla entrata in vigore del presente provvedimento alla sospensione delcontratto per un mese per la struttura presso la quale il professionista risulta avere, a qualsiasi titolo,un rapporto lavorativo e presso la quale ha avuto a disposizione il ricettario regionale. Leprescrizioni effettuate dai prescrittori differenti dai MMG e PLS devono, di norma, riguardare leprestazioni contenute nella branca specialistica per la quale gli stessi prestano la loro opera e quellenecessarie a rispondere al quesito diagnostico posto in occasione del primo accesso del paziente.Controllo delle attività ambulatorialiRiprendendo il già ricordato obiettivo minimo del 3,5% di attività ambulatoriali da sottoporre adattività di controllo, si evidenzia che per questa tipologia di attività, caratterizzata da un alto numerodi prescrizioni, pari a circa 40 milioni annui, è assolutamente necessario privilegiare i controlli ditipo statistico formale per verificare l’eventuale occorrenza di situazioni ad alto rischio diopportunismo e/o di errata modalità di erogazione / rendicontazione delle prestazioni.Per facilitare lo svolgimento di queste attività si confermano le indicazioni già date dalla DGRVIII/10804 del 16 dicembre 2009 e si chiede di porre particolare attenzione alla verifica dei dispostiin tema di prestazioni di medicina di laboratorio di cui alla DGR n. 2057 del 28 luglio <strong>2011</strong> e diprevedere l’inserimento nei Piani di controllo di attività specifiche, da progettare in collaborazionecon la Direzione Generale Sanità, per la verifica degli standard qualitativi dei laboratori stessi.Sempre nell’ambito delle strutture di Medicina di Laboratorio si ricorda alle ASL di provvederealla puntuale verifica dell’obbligo, stabilito con la DGR n. VIII/4239/07, di eseguire in sede almenoil 25% del numero delle prestazioni erogate per conto del SSR.Si ribadisce che il cittadino può usufruire delle prestazioni contenute nella stessa ricetta presso lamedesima struttura, in momenti diversi, entro un periodo di tempo coerente rispetto al tipo dipatologia e di trattamento prescritto, di norma entro 6 mesi dall’effettuazione della primaprestazione. In caso di non effettuazione di tutte le prestazioni richieste, dovranno essererendicontate solo le prestazioni effettivamente erogate.L’art. 1 del Decreto del Ministero Economia e delle Finanze del 17 marzo 2008 “Revisione deldecreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del2003 (Progetto tessera sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio8
sanitario nazionale. (GU n. 86 del 11-4-2008 - Suppl. Ordinario n.89)” riferisce che la prescrizionedelle prestazioni sanitarie con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale presso strutture agestione diretta o accreditate è effettuata esclusivamente mediante l'impiego di ricettari le cuicaratteristiche sono fissate dal disciplinare tecnico allegato allo stesso decreto.Per un puntuale assolvimento dei debiti informativi da inviare entro il 10 di ogni mese al MEF(Ministero Economia e Finanze), in risposta alle esigenze di monitoraggio della spesa sanitariastabilite dall’art. 50 del decreto legge n. 269/2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, si conferma la necessità che tutte le prestazionierogate a carico del SSN trovino corrispondenza con quanto prescritto sui ricettari di cui al comma1. art. 1 del DM 17/3/2008.Si stabilisce infine che nel corso del 20<strong>12</strong> la programmazione dei controlli relativi alle attivitàambulatoriali dovrà considerare in modo quantitativamente significativo dei controlli specifici ariguardo della appropriata erogazione delle prestazioni di cui alla branca specialistica dineuropsichiatria per le quali dal 1° gennaio 20<strong>12</strong> decorrono delle modifiche tariffarie.Controlli sul File F – contabilizzazionePer quanto riguarda la gestione contabile degli effetti dei controlli alle strutture erogatrici di File F,si precisa che:1) la struttura erogatrice, oggetto del controllo, come da indicazioni regionali vigenti, inserisce nelcampo “destinazione record” (posizione 154 file FF1 e posizione 86 del file FF2) il valore M(record modificato a seguito di controlli);2) la ASL riceve mensilmente dalla DG Sanità i record di File F ricevuti dagli erogatori e verificache gli stessi rendicontino correttamente, indicando il valore M, i record controllati e modificatidalle ASL stesse in occasione dei controlli;3) di conseguenza l’effetto economico dei controlli deve essere correttamente registrato nei recordflaggati con la lettera M;4) i controlli effettuati sul File F 2010 devono chiudersi entro il 28/02/<strong>2011</strong> in modo da permetterein tempo utile alla chiusura dell’esercizio la trasmissione dei dati.Customer SatisfactionIl sistema dovrà essere orientato all’utilizzo integrato dei dati di customer satisfaction e dellesegnalazioni affinché le informazioni ottenute possano divenire strumenti dell’alta dirigenza in unalogica finalizzata alla costruzione di un sistema di “ascolto della qualità percepita” nell’ottica divalorizzazione del vissuto e della partecipazione del cittadino.Il modello definito “Sistema di ascolto della qualità percepita” rappresenta una precisa scelta delSistema Sanitario Regionale (SSR) il quale realizza un evoluzione dal modello attuale di rilevazionedella Customer Satisfaction ad un modello articolato che si avvale di strumenti mirati allavalorizzazione delle buone prassi e alla omogeneizzazione dei comportamenti.Tempi di attesaAzioni di governo e programmazioneEntro il 31 gennaio 20<strong>12</strong> le ASL predispongono e formalizzano gli aggiornamenti dei Piani attuativioggi vigenti con l’obiettivo di attualizzarli rispetto ad eventuali nuove priorità e necessità. Le9
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