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IX / 2633 06/12/2011

DELIBERAZIONE N° IX / 2633 Seduta del 06/12 ... - Quotidiano Sanità

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La citata variazione non potrà costituire elemento di consolidamento delle risorse assegnate per gliesercizi successivi. Non è invece possibile uno spostamento di risorse dall'attività ambulatoriale aquella di ricovero e cura, in quanto ciò, come già detto, non è compatibile con gli indirizziprogrammatori della presente deliberazione.La DGR VIII/4239 del 28 febbraio 2007 prevede, all’interno del percorso di riorganizzazione deiServizi di Medicina di Laboratorio, che questi debbano eseguire in sede almeno il 25% delleprestazioni erogate per conto del SSR. Nel caso di un Unico Soggetto Gestore, pubblico o privatoaccreditato, di più strutture delle quali una o più non esegua direttamente almeno il 25% delleprestazioni, si può provvedere alla riorganizzazione delle proprie strutture declassando a puntoprelievi una delle strutture stesse. Anche in considerazione che il declassamento di un Servizio diMedicina di Laboratorio a punto prelievi garantisce comunque l’accesso dell’utenza alle prestazionie quindi garantisce il rispetto dell’equilibrio domanda offerta e del quadro clinico-epidemiologico.Pertanto, al fine di favorire tale percorso di riorganizzazione, si prevede che nel caso di Ente UnicoGestore di più strutture di Servizi di Medicina di Laboratorio, ubicati in ASL differenti, chericlassifichi un Servizio di Medicina di Laboratorio a punto prelievi, il trasferimento delle quote dibudget non preveda l’acquisizione del parere da parte delle ASL stesse. Richiamata la DGRn.VIII/2310/<strong>06</strong> “Ulteriori determinazioni in merito ai punti prelievo dei Servizi di Medicina diLaboratorio” in particolare il punto 5 del deliberato che stabilisce la possibilità di trasferimento deipunti prelievo solo nell’ambito territoriale della ASL stessa, si ritiene necessario superare taleprevisione per i casi in cui entrambe le ASL coinvolte, esprimano parere favorevole al trasferimentoin altro ambito territoriale. Nel corso del 20<strong>12</strong>, proseguendo nella prospettiva, da tempo intrapresa,di promozione dalla qualità, della appropriatezza e della efficienza di erogazione delle prestazioni,dovrà essere predisposta dalla DG Sanità una proposta di ulteriore razionalizzazione dei laboratoridelle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico.Si precisa che gli atti amministrativi adottati dalle ASL dovranno conformarsi alle disposizioni dicui al presente atto ai sensi dell’art. 13 comma 17 della legge regionale 33/2009 e successivemodificazioni. Segue lo schema di contratto che dovrà essere utilizzato da tutte le ASL. Eventualiulteriori definizioni riguardanti la appropriatezza di erogazione delle prestazioni ed il monitoraggiodelle attività dovranno essere contenute in altri documenti che potranno essere allegati al presentecontratto. I contratti sottoscritti dalle Asl con le AO e gli IRCCS di diritto pubblico dovrannoprevedere un ammontare di risorse pari a quello previsto dal bilancio aziendale e previa validazionedella DG Sanità.10

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