previsto dall’ Intesa tra Anci Lombardia e Organizzazioni sindacali sottoscritta il 15 marzo2010.Il sistema delle regole 20<strong>12</strong> chiede alle Aziende Sanitarie Locali di:- coordinare, nell’ambito dei percorsi di costruzione dei Piani di Zona del proprio territorio, leattività finalizzate a:1. un’analisi dei bisogni socio-sanitari e sociali, delle risposte, dei soggetti e dei network attivisul territorio effettuata entro un perimetro di conoscenza sovra distrettuale, coincidente conil territorio dell’Azienda sanitaria locale di riferimento;2. l’individuazione di obiettivi condivisi con il territorio di riferimento e di modalità operativeconcrete per la realizzazione dell’integrazione sociosanitaria:• promuovere la propria partecipazione alle iniziative sperimentali nell’area sociosanitariae sociale a carattere innovativo che saranno determinate e sviluppate daiComuni e dagli Ambiti;• sottoscrivere gli Accordi di Programma ai sensi dall’art. 18 della l.r. n. 3/2008 per iltriennio di programmazione sociale 20<strong>12</strong> – 2014;• assicurare la governance delle reti territoriali conciliazione secondo le previsioni degliaccordi territoriali sottoscritti nel corso del <strong>2011</strong>.• realizzare misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro a favore del personaleoperante nelle ASL;- contribuire per la parte di propria competenza all’avanzamento del Libro Bianco Conciliazionee alla piena attuazione dei Piani territoriali conciliazione approvati e al monitoraggio evalutazione delle azioni sperimentali avviate.FLUSSI INFORMATIVINel corso del 20<strong>12</strong> verranno poste in essere azioni tese a superare la disomogeneità dellarilevazione dei dati, da parte delle ASL, di rendicontazione delle prestazioni erogate nelle unità diofferta sociosanitarie lombarde. I soggetti gestori non possono in alcun modo essere esposti alrischio di dover adempiere al proprio obbligo di rendicontazione secondo logiche territorialidifferenti. Occorre pertanto sottolineare che non saranno più ammissibili da parte delle ASLoperazioni di personalizzazione degli strumenti definiti dalla Direzione Generale Famiglia,Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale per la rilevazione del debito informativo a caricodegli enti gestori. Le modalità e i contenuti del debito informativo costituiscono infatti da sempreambiti di competenza della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietàsociale rispetto ai quali non residuano spazi di discrezionalità in capo alle ASL.Le ASL saranno pertanto tenute a concorrere dal 20<strong>12</strong> alla realizzazione dell’obiettivo didefinizione di un sistema di debito informativo sociosanitario caratterizzato da omogeneità intermini di modalità, di tempistica e di contenuto della rilevazione, provvedendo ad una progressivadismissione degli strumenti informatici locali che non risulteranno in linea con le indicazioniregionali.8
Nel corso del 20<strong>12</strong> le ASL saranno tenute a concorrere agli obiettivi derivanti dalla messa a regimedel sistema del debito informativo ministeriale collegato all’area dell’assistenza domiciliare (flussoSIAD), a quella dell’assistenza residenziale e semiresidenziale a favore della popolazione anziana(flusso FAR) e, infine, all’area delle dipendenze. Le ASL dovranno infatti garantire il rispetto dellatempistica di trasmissione dei tracciati definita in rapporto ai singoli flussi informativi, lavorandoaltresì con i soggetti gestori del rispettivo territorio in funzione della qualità dei dati trasmessi.Particolare impegno dovrà essere diretto a verificare l’effettiva applicazione delle condizioni divalidità dei tracciati, in applicazione delle note e delle circolari regionali sui singoli flussiinformativi, al fine di garantire l’invio al Ministero del numero maggiore di record.CONTROLLILe variazioni normative introdotte in questi anni, basate principalmente su processi disemplificazione e snellimento delle procedure, in particolare per quanto riguarda l’avvio delleattività in ambito sociosanitario, richiedono modificazioni delle regole a presidio dell’attività divigilanza e controllo, che garantiscano, nell’ottica del principio di centralità del cittadino, ilmantenimento di un’adeguata tutela del livello di soddisfazione della domanda, dell’appropriatezzae della congruità delle prestazioni. Devono inoltre essere incentivati i percorsi correlati almiglioramento continuo della qualità che possano avvenire anche attraverso processi diautocontrollo da parte degli erogatori.Nelle more dell’approvazione di un apposito provvedimento di modifica complessiva della DGR8496/2008, che adegui i contenuti alle novità normative sinora intervenute, anche in materia disemplificazione e definisca infine ruoli, competenze e funzioni, rispettivamente della Regione edelle ASL, per quanto attiene all’esercizio, accreditamento, vigilanza e controllo di appropriatezza,si confermano le disposizioni della DGR 937/2010 in materia di redazione dei piani di controllo daparte delle ASL e le percentuali di controllo ivi stabilite, per quanto riguarda sia la vigilanza che icontrolli di appropriatezza delle prestazioni socio-sanitarie e sociali.In particolare per il 20<strong>12</strong> le ASL dovranno attenersi alle specifiche indicazioni della DirezioneFamiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale che verranno impartite in ordine aspecifici controlli su piani programma e sperimentazioni.ACQUISTI BENI E SERVIZIAl fine di ottimizzare e minimizzare i costi relativi alle unità d’offerta sociosanitarie, cheandrebbero a determinare benefici per l’intero sistema con particolare riguardo ai cittadini fruitoridei servizi, nel corso del 20<strong>12</strong>, in analogia con il modello già messo in atto mediante l’istituzionedella “Centrale acquisti regionale”, la Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione eSolidarietà sociale intende promuovere modalità e strumenti per l’aggregazione di diversi erogatoridi prestazioni sociosanitarie nelle procedure di gara per l’acquisto di beni e servizi.Soprattutto con riguardo ai piccoli erogatori, aventi scarso potere negoziale e carenti diinformazioni per l’ottimale gestione delle procedure di gara, si ritiene indispensabile avviare delleprocedure per l’acquisto congiunto di beni e servizi.9
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