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Esercizio 2012 - Cassa Rurale di Rovereto

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Nel caso in cui una proposta <strong>di</strong> finanziamento preveda garanzie personali <strong>di</strong> terzi l’istruttoria si estende anche<br />

a questi ultimi. In particolare, in relazione alla tipologia <strong>di</strong> fido garantito ed all’importo, si sottopone a<br />

verifica e analisi:<br />

• la situazione patrimoniale e red<strong>di</strong>tuale del garante, anche tramite la consultazione delle apposite<br />

banche dati;<br />

• l’esposizione verso il sistema bancario;<br />

• le informazioni presenti nel sistema informativo della banca;<br />

• l’eventuale appartenenza ad un gruppo e la relativa esposizione complessiva.<br />

Eventualmente, a <strong>di</strong>screzione dell’istruttore in relazione all’importo della garanzia, l’indagine sarà estesa alle<br />

Centrale dei Rischi.<br />

Se il garante è rappresentato da una società, e comunque quando ritenuto necessario in considerazione del rischio<br />

e dell’importo del finanziamento, oltre al riscontro delle informazioni prodotte dalle rete nell’apposito<br />

modulo riservato al garante, si procede allo sviluppo del merito cre<strong>di</strong>tizio del soggetto garante, con le stesse<br />

modalità previste per il richiedente.<br />

2.4 Attività finanziarie deteriorate<br />

La Banca è organizzata con strutture e procedure normativo/informatiche per la gestione, la classificazione e<br />

il controllo dei cre<strong>di</strong>ti.<br />

Coerentemente con quanto dettato dalla normativa IAS/IFRS, ad ogni data <strong>di</strong> bilancio viene verificata la presenza<br />

<strong>di</strong> elementi oggettivi <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> valore (impairment) su ogni strumento o gruppo <strong>di</strong> strumenti finanziari.<br />

Le posizioni che presentano un andamento anomalo sono classificate in <strong>di</strong>fferenti categorie <strong>di</strong> rischio. Sono<br />

classificate tra le sofferenze le esposizioni nei confronti <strong>di</strong> soggetti in stato <strong>di</strong> insolvenza o in situazioni sostanzialmente<br />

equiparabili; tra le partite incagliate le posizioni in una situazione <strong>di</strong> temporanea <strong>di</strong>fficoltà che<br />

si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo <strong>di</strong> tempo; come cre<strong>di</strong>ti ristrutturati le posizioni per la<br />

quali la banca acconsente, a causa del deterioramento delle con<strong>di</strong>zioni economico-finanziarie del debitore, ad<br />

una mo<strong>di</strong>fica delle con<strong>di</strong>zioni contrattuali <strong>di</strong> remunerazione originarie.<br />

In seguito alla mo<strong>di</strong>fica delle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> vigilanza prudenziale e dell’introduzione dei principi contabili<br />

internazionali, sono state incluse tra le esposizioni deteriorate anche le posizioni scadute e/o sconfinanti da<br />

oltre 90 giorni 23 (past due).<br />

Questa mo<strong>di</strong>fica ha comportato l’introduzione <strong>di</strong> una nuova categoria contabile nella quale vengono classificate<br />

le posizioni con tali caratteristiche e l’inclusione dello sconfinamento continuativo tra gli elementi da<br />

considerare ai fini del monitoraggio e della rilevazione dei cre<strong>di</strong>ti problematici per favorire la sistemazione<br />

dell’anomalia anteriormente al raggiungimento dei giorni <strong>di</strong> sconfinamento previsti per la classificazione del<br />

nuovo stato.<br />

A riguardo, si evidenzia come a partire dal 1° gennaio <strong>2012</strong> sia terminato il periodo <strong>di</strong> deroga concesso alle<br />

banche italiane per la segnalazione come past due degli sconfinamenti continuativi delle posizioni classificate<br />

in determinati portafogli regolamentari dopo 180 giorni anziché 90; la banca ne ha attentamente valutato i<br />

riflessi sulla determinazione dei requisiti patrimoniali e sulle relazioni con la clientela, e posto in essere le<br />

opportune iniziative operative e <strong>di</strong> mitigazione.<br />

23 Relativamente a tale ultima categoria <strong>di</strong> esposizioni, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 272/08 della Banca d’Italia, per<br />

le banche che applicano la metodologia standar<strong>di</strong>zzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to si<br />

considerano esclusivamente le esposizioni classificate nel portafoglio “esposizioni scadute” così come definito dalla Circolare n.<br />

263/06 della Banca d’Italia.<br />

256 | <strong>Cassa</strong> <strong>Rurale</strong> <strong>di</strong> <strong>Rovereto</strong> - Bilancio <strong>2012</strong><br />

| Nota integrativa - Parte E

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