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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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della stessa, del definitivo passaggio al regime ordinario di cui al comma 2, e successivamente con cadenza<br />

annuale».<br />

Limitatamente, poi, all’attività clinica e di diagnostica ambulatoriale, il comma 9 dispone che «gli spazi e le<br />

attrezzature dedicati all’attività istituzionale possono essere utilizzati anche per l’attività libero-professionale<br />

intramuraria, garantendo la separazione delle attività in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione<br />

dei pagamenti».<br />

In stretta connessione con la previsione di cui al comma 4, primo periodo, del medesimo art. 1, il comma 10<br />

stabilisce che le convenzioni ivi menzionate vengano autorizzate dalle Regioni e dalle Province autonome<br />

«per il periodo necessario al completamento, da parte delle aziende, policlinici o istituti interessati, degli<br />

interventi strutturali necessari ad assicurare l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria e<br />

comunque non oltre il termine di cui al comma 2, primo periodo» (e cioè, diciotto mesi a decorrere dalla data<br />

del 31 luglio 2007).<br />

Il comma 11 affida, poi, al Collegio di direzione o, qualora esso non sia costituito, alla commissione paritetica<br />

di sanitari di cui al comma 4 del medesimo art. 1, «anche il compito di dirimere le vertenze dei dirigenti<br />

sanitari in ordine all’attività libero-professionale intramuraria».<br />

Il comma 12, viceversa, pone a carico di Regioni e Province autonome il compito di «definire le modalità per<br />

garantire l’effettuazione, da parte dei dirigenti veterinari del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni<br />

libero-professionali che per la loro particolare tipologia e modalità di erogazione esigono una specifica<br />

regolamentazione».<br />

Ai sensi del comma 13 è stabilita l’attivazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore legge n. 120 del<br />

2007, di un «Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e<br />

sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dall’articolo 15quaterdecies<br />

del citato decreto legislativo n. 502 del 1992».<br />

Infine, il comma 14 dispone che dalla «eventuale costituzione» e «dal funzionamento delle commissioni<br />

paritetiche di cui ai commi 4, 5 e 11, nonché dall’attuazione del medesimo comma 11, non devono derivare<br />

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

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