27.10.2013 Views

Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

presente giudizio, trattandosi della stessa domanda, sia pure avanzata per ragioni giuridiche diverse da quelle<br />

fatte valere nel precedente giudizio.<br />

5. L’esistenza del giudicato (interno o esterno) è vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento<br />

e, quindi, anche in sede di giudizio di rinvio (ex multis, v. Cass., sez. trib., 5 febbraio 2007, n. 2438; id., sez. III,<br />

20 gennaio 2006, n. 1099).<br />

Per giurisprudenza consolidata, il principio secondo cui “il giudicato copre il dedotto e il deducibile” include<br />

non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (il giudicato esplicito), ma anche tutte quelle<br />

altre che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari della<br />

pronuncia (c.d. giudicato implicito). Così, Cass., sez. lav., 3 agosto 2007, n. 17078; id., sez. lav., 28 settembre<br />

2006, n. 21032; id., sez. II, 4 novembre 2005, n. 21352; id., sez. un., 27 ottobre 1993, n. 10685.<br />

L’anzidetto principio è preposto ad assicurare che l’autorità del giudicato sulla materia controversa, consacrata<br />

dall’art. 2909 c.c. (L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le<br />

parti, i loro eredi o aventi causa), non venga rimessa in discussione su impulso di altre domande giudiziali,<br />

contestuali o successive a quella decisa, con il rischio di dar luogo a giudicati contrastanti sullo stesso oggetto<br />

del contendere.<br />

In tal senso il concetto di “deducibilità” risponde alle stesse esigenze cui è preordinato il divieto di<br />

frazionamento della domanda giudiziale in caso di credito unitario.<br />

Si aggiunge che il concetto di “deducibilità” assume carattere oggettivo, a prescindere dalla ricerca di eventuali<br />

carenze di allegazione imputabili alle parti, rilevando esclusivamente il fatto dell’identità della domanda<br />

giudiziale.<br />

Pertanto, si ritiene che il giudicato formatosi sulla sentenza 20 gennaio 2004, n. 87/04/M, che concedeva la<br />

rideterminazione dell’indennità di ausiliaria - nella parte in cui essa non considerava le maggiorazioni<br />

dell’indennità di impiego operativo riconosciute ai pari grado in servizio durante il periodo di ausiliaria –<br />

precluda oggi l’esame dell’ulteriore domanda giudiziale, diretta a modificare i parametri di riferimento per il<br />

calcolo dell’indennità di ausiliaria.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!