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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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1.1. La disamina del contenuto dell’ordinanza/ingiunzione svela la fondatezza dei rilievi con cui la difesa<br />

dell’ISVAP ha fatto notare che, eccezion fatta per il primo motivo, che investe la sanzione nella sua totalità in<br />

quanto postula la verificazione dell’effetto estintivo previsto dall’art. 14, ultimo comma, della l. n. 689/81,<br />

alcuna censura è stata svolta in relazione alle plurime violazioni degli artt. 1 e 8 della legge broker imputate ai<br />

ricorrenti.<br />

Con la memoria difensiva depositata in vista della pubblica udienza del 2 luglio 2008, essi hanno sostenuto<br />

che le violazioni diverse da quelle concernenti gli artt. 2 e 5 della l. n. 792 del 1984 non avrebbero formato<br />

oggetto del verbale di accertamento del 7.12.2005 e, pertanto, sarebbero richiamate soltanto incidenter tantum<br />

nell’ordinanza ingiunzione. Come affermato nella stessa ordinanza, si tratterebbe, anzi, di fattispecie<br />

inautonome, in quanto “qualificano il comportamento tenuto nel complesso dal broker in violazione di legge”.<br />

In realtà, una piana lettura del processo verbale n. 24435, comprensiva sia del “dispositivo” che della<br />

“motivazione”, evidenzia che anche siffatte ulteriori contestazioni, relative a procedure amministrative e<br />

contabili adottate dalla società, ovvero a determinate prassi contrattuali, sono state articolate in maniera<br />

esaustiva ed approfondita, nonché completa di puntuali controdeduzioni alle osservazioni contenute nelle<br />

memorie difensive dei ricorrenti.<br />

Pertanto, riguardato alla luce della complessa istruttoria svolta dall’ISVAP, il passaggio<br />

dell’ordinanza/ingiunzione, sopra riportato, appare riferito non già ad una sorta di inautonomia delle ulteriori<br />

specifiche condotte sanzionate, quanto all’essere queste ultime una manifestazione sintomatica della valenza<br />

sostanziale dell’addebito principale, relativo all’esercizio dell’attività di mediazione in assenza dell’iscrizione<br />

all’albo broker.<br />

Il disvalore di siffatti comportamenti, relativi a procedure e atti di gestione contrari ai principi di<br />

professionalità, indipendenza e trasparenza cui deve ispirarsi l’attività del broker, non verrebbe quindi meno<br />

neanche nell’ipotesi in cui, accedendo al ragionamento svolto dalla ricorrenti, dovesse ritenersi insussistente la<br />

prima delle violazioni accertate dall’istituto.<br />

Per completezza, è opportuno soggiungere che alcun rilievo può attribuirsi alle censure articolate, con la<br />

memoria conclusionale, in relazione a siffatte, ulteriori violazioni. Esse risultano infatti non solo

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