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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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stesso e il connesso trattamento di pensione non potrebbero mai dirsi definitivi o, se si preferisce, il rapporto<br />

pensionistico non troverebbe mai definizione, neppure dopo una sentenza passata in giudicato pronunciata in<br />

esito a un giudizio in cui sia stata dedotta e discussa l’illegittimità del decreto stesso” (C. conti, sez. Piemonte,<br />

23 luglio 2008, n. 196).<br />

Si aggiunge che la rideterminazione “a rate” di un trattamento pensionistico, di fatto, andrebbe ad assecondare le<br />

estemporanee pretese ed iniziative giudiziarie del pensionato, circostanza tanto più indesiderabile nell’odierno<br />

contesto pensionistico pubblico in cui la proposizione del giudizio soggiace al principio della gratuità (fatta<br />

salva la condanna alle spese di giudizio in caso di soccombenza) e della facoltatività del patrocinio legale (C.<br />

conti, sez. Piemonte, 23 luglio 2008, n. 196).<br />

Le predette esigenze hanno formato oggetto di rinnovata considerazione da parte del legislatore che, all’art. 20,<br />

co. 7, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in l. 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito quanto segue: “A<br />

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti relativi a controversie in materia<br />

di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano un<br />

credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi,<br />

competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d’ufficio dal giudice ai sensi<br />

dell’articolo 151 delle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile…”. Aggiunge il co. 8 che “In<br />

mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l’improcedibilità delle domande successive alla prima è<br />

dichiarata dal giudice, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.”<br />

4. Nel caso di specie, è indubitabile l’avvenuto frazionamento della domanda giudiziale, vizio non rilevato nei<br />

precedenti gradi del giudizio a seguito dell’autonomo percorso seguito dai due atti introduttivi nell’ambito della<br />

stessa sezione giurisdizionale. Infatti, l’interessato ha presentato due ricorsi – peraltro sovrapponibili nelle<br />

conclusioni – per chiedere, essenzialmente, la rideterminazione dell’indennità di ausiliaria.<br />

Nell’attuale fase del giudizio detta questione appare superata, dal momento che si è formato il giudicato su uno<br />

dei due ricorsi oggetto di illegittimo frazionamento ed è, pertanto, impossibile decretare la loro inammissibilità.<br />

Nel prendere atto della formazione del giudicato - per effetto della sentenza di questa sezione 20 gennaio 2004,<br />

n. 87/04/M - il giudice del rinvio deve, invece, dichiarare l’inammissibilità del ricorso sul quale si incentra il

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