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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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l’acquisizione in via istruttoria della documentazione relativa alle prestazioni eccedenti l’orario di servizio di<br />

cui ha chiesto la retribuzione.<br />

Con ordinanza 21 giugno 2007, n. 2351 questa sezione ha disposto l’acquisizione di specifica documentazione<br />

relativa alle modalità di svolgimento del servizio da parte del ricorrente nel periodo controverso, ponendo<br />

l’incombente a carico delle aziende sanitarie resistenti, che hanno in parte provveduto con nota depositata il 24<br />

ottobre 2007.<br />

Con ultima memoria del febbraio 2008 il ricorrente, visti i documenti acquisiti in via istruttoria , ha ribadito<br />

che (come si rileva dal tabulato del 21 marzo 1999 agli atti) sono state accantonate a suo credito ore 2078,24<br />

di straordinario né pagato né oggetto di recupero orario e, quindi, ha insistito per l’accoglimento delle<br />

domande formulate nell’atto introduttivo.<br />

Alla pubblica udienza del 12 marzo 2008, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisone.<br />

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la legittimità o meno della pretesa del<br />

ricorrente di ottenere dall’azienda sanitaria USL 10 di Firenze nonché dalla gestione liquidatoria della cessata<br />

USL 10/A il pagamento degli emolumenti dovutigli in corrispondenza all’effettuazione di 2078,24 ore di ore<br />

eccedenti l’orario di servizio nel periodo dal 1 gennaio 1991 al 30 giugno 1998 (recte 31 marzo 1999).<br />

Preliminarmente le aziende sanitarie resistenti hanno eccepito l’intervenuta prescrizione dei crediti retributivi<br />

del ricorrente anteriori al quinquennio precedente la proposizione del ricorso (avvenuta il 4 agosto 2000) e cioè<br />

di quelli maturati fino al 4 agosto 1995 ai sensi della legge 428/85.<br />

L’eccezione va respinta.<br />

A prescindere dal fatto che, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 29/93, il rapporto di lavoro dei dipendenti<br />

presso le pubbliche amministrazioni è stato privatizzato e, quindi, è assoggettato alle regole del diritto civile in<br />

tema di prescrizione di crediti di lavoro, dall’esame degli atti emerge che in realtà l’eccepita prescrizione non si<br />

è perfezionata: infatti, in primo luogo, l’ultima istanza di pagamento delle ore di servizio accantonate è stata<br />

presentata dal ricorrente in data 11 gennaio 2000, mentre, per altro verso, l’azienda sanitaria di Firenze con nota<br />

29 aprile 1997, n. 28 (a seguito di espressa richiesta del ricorrente) aveva comunicato che “alla data del 31<br />

dicembre 1994 la S.V. presentava un numero di ore eccedenti l’orario di servizio pari a 1440,40”, dando luogo,

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