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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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Quanto al Gn., ritiene il collegio che, nella sua qualità di direttore generale, avrebbe dovuto segnalare all’organo<br />

politico la non necessità della consulenza, mettendo a disposizione dell’ente la propria esperienza e<br />

professionalità specifica in materia. Il parere favorevole dato quale responsabile del servizio, alla delibera<br />

302/01, pur investendo la regolarità formale della procedura, denota grave incuria laddove il responsabile ha<br />

omesso di rilevare le carenze motivazionali dell’atto privo dei requisiti richiesti dall’art 7, comma 6, del decreto<br />

legislativo 30 marzo 2001 n. 165.<br />

Alla luce delle esposte considerazioni, l’incarico esterno deve reputarsi illegittimo e dannoso per l’ente con<br />

conseguente responsabilità amministrativa dei convenuti che hanno agito con colpa grave nell’ambito delle<br />

rispettive incombenze.<br />

Per quanto concerne la posizione del Cp., appare assolutamente irrilevante che lo stesso sia cessato dalla carica<br />

tre mesi dopo l’adozione della delibera censurata, atteso che l’addebito che gli viene mosso, al pari degli altri<br />

assessori, consiste proprio nell’aver votato a favore dell’atto in questione, causativo di danno erariale, con grave<br />

spregio dei presupposti e delle condizioni di legge necessarie per procedere al conferimento esterno.<br />

L’accertata inutilità della consulenza, riveste per quanto già detto, carattere assorbente dell’ulteriore addebito<br />

relativo all’adempimento parziale delle prestazioni convenute.<br />

Conclusivamente la domanda risarcitoria va accolta con conseguente condanna dei convenuti nella misura<br />

indicata nell’atto di citazione oltre rivalutazione monetaria dalla data della determina di liquidazione del<br />

compenso (n. 668 del 22 luglio 2002) al deposito della presente sentenza, nonché interessi legali dal deposito al<br />

saldo. Le spese di giudizio come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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