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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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L’ampiezza dei poteri attribuiti al curatore lo rende il fulcro della gestione della procedura, tanto da poterlo<br />

considerare un organo ausiliario del giudice, con il conseguente suo inserimento nell’ambito dell’organizzazione<br />

giudiziaria ed imputazione della sua attività direttamente in capo al Ministero della giustizia.<br />

Nessun dubbio, pertanto, sussiste sulla giurisdizione di questa Corte.<br />

Nel merito l’azione intrapresa dal pubblico ministero è meritevole di accoglimento.<br />

Dalla disamina della corposa documentazione agli atti, nonché dalla lettura del decreto n. 45/2003 della Corte di<br />

appello di Caltanissetta, depositato in data 24.06.2003, si apprende che con sentenza n. 76 del 24.09.1986 il<br />

tribunale di Trapani dichiarava il fallimento della società MIPI CASA s.a.s. e del socio accomandatario Sn.Pr.,<br />

con nomina del curatore fallimentare dott. Slt.Gn., sostituito per incompatibilità, in data 30.01.1987, dal<br />

dott.Gs.Gbr., odierno convenuto; questi dopo avere verificato lo stato passivo ed ottenuto, in data 25.10.1988,<br />

dal giudice delegato la nomina di un consulente tecnico per la stima e successiva vendita all’incanto dell’unico<br />

cespite immobiliare della massa attiva fallimentare, ed avere ricevuto, il 30.10.1990, parere contrario alla<br />

costituzione di parte civile nel processo penale, non dava più impulso alla proceduta fallimentare, omettendo di<br />

vendere il citato cespite; più volte convocato (il 19.12.2000 e il 23.01.2001) dal giudice delegato, senza alcun<br />

esito, veniva revocato d’ufficio con decreto del 02.04.2001; il nuovo curatore avv. Rb.Grt., nominato il<br />

17.05.2001, provvedeva, dopo ulteriore perizia di stima, alla vendita del bene immobile in data 11.12.2001, con<br />

deposito del piano di riparto finale il 13.03.2003.<br />

La Corte d’appello di Caltanissetta, stigmatizzato il comportamento omissivo del curatore avv. Gbr.Gs.,<br />

individuava il ritardo nell’arco di tempo intercorso tra “la definizione delle attività di verifica dello stato passivo<br />

e di stima dell’immobile e il provvedimento di revoca del curatore”, determinandolo in circa nove anni.<br />

L’avv. Gs.Gbr., nell’audizione del 05.03.2008 innanzi al pubblico ministero contabile, faceva presente che “il<br />

ritardo nell’espletamento dell’attività di curatore fallimentare non è dipeso da nessuna motivazione giuridica o

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