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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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E’ noto infatti che, in tema di sanzioni amministrative, l’errore sulla illiceità del fatto, per essere incolpevole,<br />

deve trovare causa in elementi tali da ingenerare una certa convinzione sul significato della norma, la quale<br />

“certamente non può essere identificata nella mera asserita incertezza del dettato normativo, specie se causata da<br />

una errata soggettiva percezione dello stesso, trattandosi di condizione sempre superabile, anche mediante una<br />

richiesta di informazioni alla p.a.”. Ciò vale tanto più “ove l’ignoranza interessi un operatore professionale, cioè<br />

un soggetto nei cui confronti il dovere di conoscenza e di informazione in ordine ai limiti e condizioni del<br />

proprio operare è particolarmente intenso, con l’effetto che la sua condotta, sotto il profilo considerato, dovrebbe<br />

semmai essere valutata con maggior rigore” (Cass. civ., sez. II, 11 ottobre 2006 , n. 21779).<br />

Inoltre, ai sensi ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981, cui rinvia l’art. 31 della legge n. 287/90, il principio<br />

secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta<br />

attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi,<br />

senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di<br />

colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di<br />

provare di aver agito senza colpa (Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2004, n. 926, CONSIP).<br />

Tale onere, nella fattispecie, non è stato assolto dai ricorrenti, i quali, è bene sottolineare, non hanno mai rivolto<br />

all’amministrazione richieste di chiarimenti e delucidazioni in ordine all’interpretazione di un quadro normativo<br />

che, deve convenirsi con l’ISVAP, risulta estremamente chiaro nel prescrivere che “L’attività di mediatore di<br />

assicurazione o riassicurazione non può essere esercitata in nome proprio od altrui da chi non è iscritto all’albo”<br />

(art. 2, comma 1, l. n. 792 del 1984; cfr. anche l’art. 108 del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005).<br />

4. Un ulteriore ordine di rilievi riguarda la quantificazione della sanzione e, segnatamente, “l’importo di ciascun<br />

contratto di assicurazione o di riassicurazione mediato in violazione della l. n. 792 del 1984”.<br />

Simbroker ha in particolare contestato l’inclusione nella base di calcolo di una serie di contratti sottoscritti da<br />

Simbroker (attraverso l’amministratore delegato Rcr.Snc.) non già, a suo dire, nell’esercizio dell’attività di<br />

brokeraggio bensì al fine di regolare rapporti di mero procacciamento d’affari con altri intermediari assicurativi<br />

qualificati, questi ultimi agenti autonomamente nella veste di broker/consulenti assicurativi dell’assicurato.

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