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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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La fattispecie è pertanto sicuramente disciplinata dal testo unico sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle<br />

pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. 30.3.2001, n. 165, il cui art. 7 è dedicato proprio alla gestione delle<br />

risorse e al comma 6-bis, introdotto dal d.l. n. 223/2006 stabilisce:” Le amministrazioni pubbliche disciplinano e<br />

rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di<br />

collaborazione”.<br />

Ogni amministrazione pubblica, dunque, può legittimamente conferire un incarico di collaborazione ad un terzo<br />

solo previa l’adozione di una procedura comparativa, previamente disciplinata secondo i rispettivi ordinamenti e<br />

resa pubblica.<br />

Rammenta la sezione che sul punto è intervenuta la recente circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri<br />

– <strong>Dipartimento</strong> della funzione pubblica 11.3.2008, anzitutto precisando (par. 2) che “Le disposizioni sul tema<br />

delle collaborazioni esterne si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni, in considerazione della loro<br />

collocazione nel Titolo primo del decreto legislativo n. 165 del 2001 dedicato alle disposizioni generali”. Non<br />

v’e dubbio quindi che la norma in questione assoggetta alla previa adozione di procedure comparative ad<br />

evidenza pubblica anche un’università degli studi.<br />

La circolare precisa poi, opportunamente, che “le disposizioni normative in tema di presupposti per il ricorso<br />

alle collaborazioni esterne, dei requisiti per il conferimento degli incarichi e di pubblicità dei medesimi, si<br />

applicano a tutte le tipologie di incarichi di lavoro autonomo”, derivandone, secondo il dipartimento,<br />

“l’irrilevanza del contenuto della prestazione: studio, consulenza, ricerca o altro, così come della tipologia<br />

contrattuale individuata dall’amministrazione: occasionale o coordinata e continuativa”.<br />

A parere del collegio, dunque, sulla scorta della circolare della Presidenza del Consiglio 11.3.2008 e dell’art. 7,<br />

comma 6-bis del d.lgs. 165/2001, qualsivoglia pubblica amministrazione può legittimamente conferire ad un<br />

professionista esterno un incarico di collaborazione, di consulenza, di studio, di ricerca o quant’altro, mediante<br />

qualunque tipologia di lavoro autonomo, continuativo o anche occasionale, solo a seguito dell’espletamento di<br />

una procedura comparativa previamente disciplinata ed adottata e adeguatamente pubblicizzata, derivandone in<br />

caso di omissione l’illegittimità dell’affidamento della prestazione del servizio.<br />

Allo specifico tema della adeguata pubblicizzazione delle procedure comparative obbligatorie, la circolare in<br />

rassegna dedica il par. 3, ricordando che “il legislatore in diverse disposizioni ha ribadito la necessità di

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