27.10.2013 Views

Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Con l’appello in epigrafe specificato i ricorrenti hanno chiesto a questo Consiglio di giustizia amministrativa, in<br />

riforma della sentenza impugnata, di ritenere e dichiarare il loro diritto ad ottenere il pagamento del compenso,<br />

oltre che della rivalutazione e degli interessi, per le ore di lavoro straordinario effettuato negli anni 1993 e 1994<br />

nonché condannare l’AUSL n. 9 di Trapani a pagare in favore degli odierni appellanti le somme a ciascuno<br />

spettanti.<br />

Con il primo dei due motivi d’appello hanno contestato la sussistenza del difetto di legittimazione lamentato in<br />

primo grado dalla parte resistente.<br />

Con il secondo motivo hanno eccepito che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere necessaria ed inesistente<br />

nel caso in parola, ai fini del compenso, la preventiva autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario per<br />

soggetti che hanno prestato la loro opera in regime di “pronta disponibilità”, come attestato dai primari e dai<br />

dirigenti sanitari dell’epoca, che sottoscrivevano i registri del pronto soccorso e della sala operatoria in cui<br />

prestavano servizio come ausiliari specializzati.<br />

Con memoria in data 27 marzo 2007 i ricorrenti, richiamando le considerazioni esposte nell’atto introduttivo,<br />

hanno esposto ulteriori specificazioni ed integrazioni, concernenti il quadro normativo che disciplina lo<br />

svolgimento del lavoro straordinario.<br />

Con controricorso in data 7.2.2008 si è costituita in giudizio l’azienda qui appellata per chiedere la reiezione del<br />

ricorso per infondatezza, ribadendone altresì l’inammissibilità per il difetto di legittimazione passiva già dedotto<br />

in primo grado.<br />

Diritto<br />

Il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, il Collegio prescinde dall’esaminare l’eccezione concernente il<br />

difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla parte qui appellata, ritenendola assorbita.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!