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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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Lazio, I ter, n. 2773/93 – da una “determinazione di idoneità scaturente da una valutazione riassuntiva e<br />

complessiva” di questi).<br />

Ma è altrettanto vero, con riguardo al caso di specie, dove peraltro uno spazio di discrezionale apprezzamento<br />

non caratterizza la sola valutazione dei “comportamenti organizzativi” di cui alla lettera e) della categoria C<br />

(“Potenziale”) ma anche la più complessiva valutazione del profilo professionale del candidato posta in essere<br />

dalla commissione per la progressione in carriera (e, peraltro, acriticamente fatta propria dal consiglio di<br />

amministrazione), che gli atti depositati in giudizio dalla resistente non evidenziano (al di là delle formule” di<br />

stile”) alcun elemento che (nella sua concreta ed oggettiva documentabilità) consenta di comprendere così<br />

significative differenze di punteggio, rispetto ai controinteressati, in danno della ricorrente proprio con specifico<br />

riguardo alle voci caratterizzate da un più ampio margine di discrezionale apprezzamento (cfr. T.A.R. Lazio, I<br />

sezione, n. 7507 del 2007 e n. 14220 del 2006).<br />

A titolo meramente esemplificativo, non è dato comprendere le ragioni per le quali, relativamente alla categoria<br />

B, a fronte di valutazioni apicali contenute nei rapporti informativi per gli anni 1999 e 2000 e nella scheda di<br />

valutazione complessiva relativa al 2001 (punti 120, come alcuni dei controinteressati), la commissione ha<br />

attribuito alla ricorrente, per il 2001, un punteggio inferiore a quello degli anni precedenti, contrariamente a<br />

quanto avvenuto per i colleghi (omissis), pur non risultando alcuna diminuzione di rendimento né abbassamento<br />

del livello delle funzioni svolte.<br />

E quanto testé evidenziato è di per sé sufficiente ad integrare il dedotto vizio di difetto di motivazione, che<br />

rende, intuitivamente, illegittime (e, per ciò stesso, passibili di annullamento) le determinazioni amministrative<br />

impugnate in principalità, relativi ai punteggi assegnati alla ricorrente nelle procedure di scrutinio relative al<br />

2003 e 2004.<br />

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso in esame va accolto, poiché fondato, e, per<br />

l’effetto, vanno annullati gli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente.

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