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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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la legale conoscenza dell’atto”), sia della precedente sentenza “manipolativa” della Corte costituzionale che tale<br />

novella legislativa ha ispirato e sostanzialmente anticipato.<br />

Come noto, infatti, con sentenza del 26 novembre 2002, n. 477, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità<br />

costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4 comma 3 l. 20 novembre 1982 n. 890, nella<br />

parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione<br />

dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.<br />

La pur suggestiva tesi dei ricorrenti - i quali riconnettono al decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 2,<br />

della l. n. 689 del 1981,cit., un effetto sostanziale di “estinzione” della violazione, all’uopo distinguendo tra la<br />

notificazione di un atto giudiziario e quella di un atto ablatorio/sanzionatorio - è però già stata contrastata dalla<br />

Suprema Corte di cassazione, facendo rilevare che, dopo siffatta declaratoria di incostituzionalità, deve<br />

escludersi che eventuali vizi relativi alla fase di consegna del plico al destinatario da parte dell’agente postale<br />

possano incidere sull’efficacia della notificazione dell’atto di contestazione rispetto al notificante, tali vizi<br />

riguardando il compimento di atti sottratti in toto al controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante<br />

medesimo (Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2003 , n. 9357).<br />

L’assunto si fonda sull’invero elementare rilievo che l’equiparazione tra atti processuali e atti sostanziali è stata<br />

operata dallo stesso legislatore, là dove ha espressamente previsto (art. 14, comma 4, l. n. 689 cit.) che la<br />

notificazione della contestazione “[...] può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura<br />

civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione”.<br />

Nel caso di specie, risulta perciò rispettato il termine di cui all’art. 14, comma 2,della l. n. 689/81, avendo<br />

l’istituto consegnato il plico recante l’atto di contestazione, per la consegna all’interessato, il 7.12.2005 e quindi<br />

entro il termine di 90 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio.<br />

E’ bene anche precisare, al riguardo, che non può accedersi al subordinato profilo di censura secondo cui il<br />

termine per la contestazione della violazione deve farsi decorrere non già dal 15 settembre 2005, bensì da una<br />

data ampiamente anteriore (non esattamente identificata dai ricorrenti).<br />

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, comune al giudice ordinario e a quello amministrativo,<br />

i limiti temporali entro cui l’amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai<br />

sensi dell’art. 14 l. n. 689 del 1981 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento e non alla

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