27.10.2013 Views

Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

In tema di sovvenzioni e finanziamenti erogati dalla p.a. a privati, il procedimento per la concessione e<br />

l'erogazione di fondi a sostegno dell’occupazione, come disciplinato dalla legge Regione Abruzzo 10 luglio<br />

1998, n. 55 prevede che la concessione intervenga all'esito della graduatoria fra le imprese richiedenti (art. 22).<br />

Ciò crea un credito dell'impresa al contributo, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità,<br />

dall'amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di siffatta concessione, un diritto dell'impresa al<br />

finanziamento sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento<br />

stesso, o riduzione in rapporto a spese non ammissibili.<br />

In ragione di tali osservazioni che riguardano sia la teoretica generale affrontata in ordine ai criteri di riparto,<br />

quando sia intervenuto il pagamento anche di una parte dei contributi, sia le problematiche derivanti dalla<br />

legislazione regionale specificamente applicata, deve concludersi per la sussistenza del difetto di giurisdizione<br />

del giudice amministrativo nella presente vertenza.<br />

Le spese seguono la soccombenza.<br />

P.Q.M.<br />

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – sezione quinta respinge l’appello.<br />

Condanna l’appellante alle spese del giudizio che, comprensive di diritti ed onorari, liquida in complessivi euro<br />

3000,00 (diconsi tremila).<br />

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />

Indice ▲

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!