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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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dell’autorizzazione preventiva era stata superata, o meglio derogata, in sede aziendale senza che ciò creasse<br />

alcuna incertezza sulla diretta liquidazione con periodicità semestrale delle competenze corrispondenti.<br />

2.3. A quanto sopra, va aggiunto che la stessa classificazione delle eccedenze orarie svolte dal ricorrente come<br />

“ore da accantonare”, riportata nel tabulato allegato alla delibera del 15 luglio 1996, n. 2565 citata, della<br />

direzione generale dell’azienda sanitaria di Firenze, comporta di per se stessa il riconoscimento ex post a tutti<br />

gli effetti delle prestazioni lavorative considerate di cui si differisce il pagamento in corrispondenza ai vincoli<br />

finanziari derivanti dal budget assegnato alle singole unità operative.<br />

Dal quadro sopradelineato, pertanto, si desume (vedi memoria del ricorrente del giugno 2007) il generalizzato<br />

ricorso allo strumento dello straordinario per far fronte a forti carenze di organico ed a contrapposte<br />

improcrastinabili esigenze di continuità assistenziale e ciò senza che, peraltro, nel corso di un periodo<br />

pluriennale, né gli organi di direzione né quelli di vigilanza abbiano posto rimedio: infatti la stessa relazione<br />

illustrativa a firma dell’attuale commissario liquidatore della ex U.S.L. 10/A non fa alcuna menzione di<br />

interventi correttivi del suddetto squilibrio organizzativo e gestionale, limitandosi a precisare che nel corso del<br />

tempo entrambe le strutture sanitarie, che si erano succedute l’una all’altra, avevano il vincolo dei limiti di<br />

tetto e di budget imposti per il pagamento delle eccedenze orarie e che per le prestazioni ulteriori di lavoro<br />

straordinario fino al 1996 erano previsti riposi sostitutivi da fruire nel mese successivo (ai sensi dell’art. 80,<br />

comma 6, del d.P.R. 384/1990) e successivamente veniva, invece, previsto un abbattimento percentuale di<br />

orario.<br />

Nel caso di specie, però, al dr. Nst. le eccedenze in questione non sono state convertite in riposi sostitutivi<br />

(secondo quanto asserisce il medesimo senza avversa contestazione) probabilmente proprio a causa delle<br />

perduranti carenze di organico che avevano reso necessario il massiccio ricorso a turni di reperibilità e di<br />

guardia medica oltre i limiti prefissati in sede programmatoria.<br />

Né tale rimedio risultava più praticabile all’epoca della proposizione del ricorso all’esame poiché il dr. Nst.<br />

dal luglio 1999 ha preso servizio all’azienda ospedaliera Careggi.<br />

2.4. Quindi, nel quadro organizzativo delineato, poiché il dr. Nst. non poteva sottrarsi agli obblighi di servizio<br />

in divisione chirurgia ed al pronto soccorso ed, in particolare, ai turni di guardia medica e di pronta<br />

disponibilità, né ha potuto recuperare con riposi compensativi le eccedenze di straordinario che oltrepassavano

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