27.10.2013 Views

Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

potevano essere oggetto solo di “recupero orario”; in punto di fatto, poi, la relazione non contesta il dato di ore<br />

2078,24 di straordinario non liquidato emergente dal tabulato dell’azienda USL 10 del 12 maggio 1999,<br />

mentre precisa che non è stato possibile produrre i tabulati delle guardie mediche e turni di reperibilità<br />

(richiesti con l’ordinanza istruttoria) in quanto tale tipologia di documentazione, secondo il regolamento per lo<br />

scarto di archivio adottato ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, viene conservato soltanto per cinque anni.<br />

2.2. In pratica la relazione del commissario liquidatore, acquisita in istruttoria, è volta a comprovare che le<br />

“eccedenze” di straordinario effettuate dal ricorrente non potevano essergli retribuite in quanto superavano i<br />

limiti annui (individuali e di unità operativa) del tetto orario predeterminato in sede di contrattazione<br />

decentrata in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate e comunque, anche con il<br />

successivo contratto collettivo del 1994, non trovavano capienza nell’apposito fondo.<br />

Invece, una volta posto fuori discussione il fatto che i turni di guardia medica e di reperibilità (eccedenti il<br />

limite di straordinario consentito) svolti dal ricorrente non erano riconducibili ad una sua indebita (e quanto<br />

mai irrealistica) interferenza nei poteri di organizzazione dei competenti dirigenti dell’azienda sanitaria, ad<br />

avviso del collegio la circostanza che si tratti di ore comunque eccedenti il monte orario o budget annuo,<br />

assegnato alle varie Unità operative, non costituisce una valida ragione per concludere che le prestazioni in<br />

questione non possono essere retribuite in quanto non autorizzate.<br />

Infatti, anche tenendo conto dell’art. 10 del d.P.R. n. 384/1990 (accordo collettivo nazionale del comparto<br />

sanità) secondo il quale il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di<br />

programmazione del lavoro ed il lavoro straordinario deve essere contenuto entro limiti prefissati per unità<br />

operative e per singolo dipendente, tuttavia dalle stesse delibere del direttore generale (relative alla<br />

liquidazione dello straordinario ricompreso nei limiti dell’apposito fondo disponibile per ogni unità operativa)<br />

prodotte dalla controparte si rileva che in sede di accordo sindacale decentrato era stato concordato di non<br />

prevedere alcuna autorizzazione preventiva, ma di procedere alla liquidazione semestrale delle eccedenze<br />

orarie conseguenti a turni di guardia medica o di pronta disponibilità notturna e festiva (vedi sul punto le<br />

delibere relative agli straordinari svolti nel periodo dal 1997 al 2000, acquisite agli atti di causa); se ne deduce,<br />

quindi, che anche per le prestazioni di lavoro straordinario ricompreso nei limiti stabiliti la procedura

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!