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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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Con ricorso proposto il 20 luglio 1999, rubricato al n. 5492 del registro di segreteria, chiedeva il<br />

riconoscimento del proprio diritto a percepire, nella posizione di ausiliaria, l’indennità di posizione di cui alla<br />

legge 2 ottobre 1997, n. 334, diritto negato da questa sezione con sentenza 14 novembre 2002, n. 1879/02/M.<br />

Con ricorso depositato il 25 giugno 2003, rubricato al n. 20487 del registro di segreteria di questa<br />

sezione, il C. contestava i criteri di computo del trattamento pensionistico a lui attribuito chiedendo, tra l’altro, la<br />

rideterminazione dell’indennità di ausiliaria, nella misura in cui essa non considerava le maggiorazioni<br />

dell’indennità di impiego operativo riconosciute ai pari grado in servizio durante il periodo di ausiliaria. Il<br />

ricorso fu parzialmente accolto con sentenza 20 gennaio 2004, n. 87/04/M.<br />

Con diverso atto introduttivo, depositato presso questa sezione in pari data rispetto al precedente, il 25<br />

giugno 2003, e rubricato al n. 20953 del registro di segreteria, il C. contestava nuovamente i criteri di<br />

determinazione dell’indennità di ausiliaria, sotto l’ulteriore profilo dei parametri di riferimento di cui all’art. 67<br />

della legge n. 113 del 1954 (nel testo sostituito dall’art. 44, co. 1, della legge n. 224 del 1986) dove, ad avviso<br />

del ricorrente, il trattamento economico spettante al pari grado in servizio – con anzianità di servizio<br />

corrispondente a quella posseduta dall’ufficiale all’atto del collocamento in ausiliaria – dovrebbe tener conto del<br />

servizio utile e non già del servizio effettivo svolto dal medesimo sicché, nella specie, il parametro doveva<br />

essere costituito dal trattamento economico di un ufficiale con un’anzianità di servizio pari ad anni 46 anziché ai<br />

40 anni di servizio effettivamente svolti dal C.<br />

Il ricorso iscritto al n. 20953 del registro di segreteria è stato rigettato con sentenza della sezione<br />

Lombardia 5 aprile 2004, n. 518/04/M, con motivazione non specifica sul punto della richiesta di assimilazione<br />

dei periodi di “supervalutazione di 1/5” al servizio effettivo. Pertanto, la sezione I centrale di appello, con<br />

sentenza 3 maggio 2007, n. 111/2007/A, ha accolto il gravame proposto dal C. disponendo l’annullamento della<br />

sentenza impugnata ed il rinvio degli atti al giudice di prime cure.

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