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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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tecnica, bensì da situazioni personali connesse con difficoltà economiche causate da una scelta imprenditoriale,<br />

il cui esito non è stato positivo” e chiedeva “archiviazione dell’addebito o in via subordinata, la riduzione dello<br />

stesso”.<br />

Da quanto sopra argomentato risulta palese che il ritardo della procedura fallimentare è dipeso unicamente dal<br />

comportamento omissivo dell’odierno convenuto, il quale, avendo posto in essere una condotta gravemente<br />

colposa, in contrasto con i doveri d’ufficio, deve rispondere, nei limiti di cui in prosieguo di motivazione, del<br />

danno subito dal Ministero della giustizia.<br />

Per quanto riguarda la quantificazione dell’illecito erariale occorre richiamare il decreto n. 45/2003 che ha<br />

condannato il ministero ad un esborso complessivo di € 8.291,14 (€ 7.000,00 per danno non patrimoniale ed €<br />

1.291,14 per spese legali); la differenza di € 277,65, indicata nell’atto di citazione (€ 8.568,79), non può essere<br />

addebitata al convenuto in mancanza di conoscenza delle ragioni in base alle quali è stata pagata; nulla è dato<br />

conoscere sul punto dalla lettura della nota del Ministero della giustizia dell’11.07.2007, né il pubblico ministero<br />

ha fornito spiegazioni su tale differenza.<br />

Il Collegio, affermata la responsabilità del curatore, non ritiene che vi siano i presupposti per l’esercizio del<br />

potere riduttivo di cui all’art. 52 co. 2° del regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e all’art. 83 del regio decreto 18<br />

novembre 1923 n. 2440, in quanto il ritardo non è in alcun modo giustificabile alla luce della semplicità della<br />

procedura fallimentare che presentava nella massa attiva un solo cespite immobiliare, celermente venduto dopo<br />

la nomina del nuovo curatore; questioni personali, comunque del tutto sfornite in questa sede di idoneo supporto<br />

probatorio, non possono giustificare l’esercizio di tale potere.<br />

In conclusione, ritenuta sussistente la responsabilità per danno erariale, il Collegio condanna il sig. Gbr.Gs. a<br />

pagare a favore del Ministero della giustizia la somma di € 8.291,14, con rivalutazione monetaria, da calcolarsi<br />

secondo gli indici I.S.T.A.T., dal 28.10.2004 (data del pagamento avvenuto tramite vaglia cambiario) fino al

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