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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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Non fondata è, invece, la dedotta violazione del principio di leale collaborazione, atteso che costituisce<br />

«giurisprudenza pacifica di questa Corte che l’esercizio dell’attività legislativa sfugge alle procedure di leale<br />

collaborazione» (così, da ultimo, sentenze n. 222 del 2008 e n. 401 del 2007).<br />

7. Nel merito, le questioni prospettate dalle ricorrenti sono in parte fondate, per violazione dell’art. 117, terzo<br />

comma, Cost., in relazione al riparto della competenza concorrente dello Stato e delle Regioni e Province<br />

autonome nella materia in questione.<br />

Risulta, in particolare, costituzionalmente illegittimo l’intero testo dei commi 6 e 11 dell’impugnato art. 1,<br />

nonché, ma soltanto in parte qua, quello dei commi 4, 7 e 10 del medesimo articolo.<br />

Si presentano, invece, esenti dai denunciati vizi di costituzionalità i restanti commi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13 e 14.<br />

8. Non è fondata – come si è appena rilevato – la questione, proposta dalla sola Regione Lombardia, avente ad<br />

oggetto i commi 1, 2 e 3 dell’impugnato art. 1.<br />

Le disposizioni ivi contenute lasciano alla più ampia discrezionalità delle Regioni e delle Province autonome di<br />

Trento e di Bolzano (salva l’enunciazione di alcuni criteri, quali quelli ricavabili dagli stessi commi 2 e 3, che<br />

hanno comunque carattere generale) l’assunzione delle iniziative che esse reputino più idonee ad assicurare<br />

l’effettuazione di quegli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le strutture sanitarie pubbliche, occorrenti<br />

per la predisposizione dei locali da destinare allo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria.<br />

Esse, pertanto, si pongono l’obbiettivo di garantire l’effettività del diritto, spettante ai sanitari che abbiano<br />

optato per l’esclusività del rapporto di lavoro, di svolgere la sola tipologia di attività libero-professionale loro<br />

consentita, cioè quella intramuraria.<br />

Giova, in proposito, ricordare che, ai sensi dell’art. 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.<br />

502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),<br />

se gli «incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo» del<br />

sanitario (comma 5), l’opzione per tale tipologia comporta «il diritto all’esercizio di attività libero-professionale<br />

individuale, al di fuori dell’impegno di servizio, nell’ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore<br />

generale d’intesa con il collegio di direzione» (comma 2, lettera a).

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