27.10.2013 Views

Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

L’art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 prescrive, ove una violazione amministrativa non sia contestata<br />

immediatamente, che gli estremi della stessa “devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio<br />

della Repubblica entro il termine di novanta giorni [...] dall’accertamento”.<br />

Secondo l’ultimo comma del medesimo articolo “l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si<br />

estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.<br />

Il plico postale contenente il verbale di accertamento è pervenuto a tutti gli interessati soltanto il 20 dicembre<br />

2005, ovvero dopo lo spirare del termine di 90 giorni dal completamento dell’accertamento delle asserite<br />

violazioni, scaduto - anche a voler considerare il dies a quo del 15 settembre 2005 (data di presentazione delle<br />

memorie di controdeduzioni) - il 14 dicembre 2005.<br />

2) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2 e 5 della l. 28 novembre 1984, n. 792 - Eccesso di potere per<br />

difetto di istruttoria e contraddittorietà.<br />

Il dr. Rcr.Snc. non esercitava funzioni di gestione e rappresentanza della società, di fatto svolte dal dr. Li.Snc..<br />

I ricorrenti ritengono, in particolare, che sia stato il comportamento dell’ISVAP ad avvalorare il proprio<br />

convincimento circa la legittimità del conferimento del dr. Rcr.Snc. della carica di amministratore delegato,<br />

essendone la posizione nota e non avendo formato oggetto di rilievi di sorta.<br />

3) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 9 della l. n. 792 del 1984 - Eccesso di potere per difetto di<br />

istruttoria e carenza dei presupposti - Violazione dell’art. 16 della l. 24 novembre 1981.<br />

L’ISVAP ha omesso di considerare che dall’importo di euro 8.168.859, preso in considerazione quale base di<br />

calcolo, avrebbero dovuto essere dedotti i premi relativi ai nuovi contratti relativamente ai quali Simbroker si era<br />

limitata a svolgere mera attività di procacciamento d’affari, ponendo l’assicurato e il di lui broker in contatto<br />

con una impresa assicurativa per la conclusione dell’affare, senza quindi svolgere alcuna forma di consulenza<br />

qualificata.<br />

4) Illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della l. n. 792 del 1984 per assenza di una ragionevole<br />

giustificazione della scelta di una sanzione calcolata in rapporto ai premi intermediati e non già in misura fissa.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!