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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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avveniva anche per effetto dell’iniziale segnalazione di Simbroker, sebbene poi, in virtù dei ridetti accordi di<br />

collaborazione con altri mediatori, il mandato venisse formalmente conferito a questi ultimi.<br />

5. Privi di pregio appaiono, infine, i rilievi di illegittimità costituzionale, secondo cui i criteri di commisurazione<br />

della sanzione pecuniaria di cui all’art. 9, comma 1, della l. n. 792 del 1984, risulterebbero incomprensibili,<br />

arbitrari ed irragionevoli, in quanto posti non già in rapporto alle provvigioni percepite, bensì ai premi<br />

intermediati.<br />

Al riguardo deve convenirsi con l’ISVAP che il bene giuridico protetto dalla norma è rappresentato dal corretto<br />

esercizio dell’attività di brokeraggio assicurativo, ed è quindi strettamente connesso alla tutela del risparmio,<br />

oggetto di specifica protezione costituzionale.<br />

Appare perciò logico, e ragionevole, che l’afflittività della sanzione sia stata commisurata non già<br />

semplicemente al profitto realizzato, quanto all’entità del danno potenzialmente arrecato ai risparmiatori.<br />

E’ appena il caso di soggiungere, infine, che il range stabilito dal legislatore (tra il 5 e il 20% dei premi mediati),<br />

unitamente al meccanismo proporzionale congegnato, consente, da un lato, un automatico adeguamento della<br />

risposta repressiva alla gravità e consistenza della condotta illecita, dall’altro, la commisurazione della sanzione<br />

al fatto concreto, secondo la valutazione individualizzata imposta dall’art. 11 della l. n. 689/81.<br />

6. In definitiva, per quanto sopra argomentato, il ricorso deve essere respinto.<br />

Sembra equo, peraltro, compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />

P.Q.M.<br />

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso<br />

di cui in premessa, lo respinge.

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