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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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La categoria A è la “Posizione” (punti da 1 a 20), comprendente le funzioni esercitate e gli incarichi conferiti.<br />

Quindi vi è la categoria B, la “Prestazione” (punti da 0 a 60), in cui rilevano l’attività svolta, il conseguimento<br />

degli obiettivi programmati dall’amministrazione, il punteggio complessivo attribuito dal consiglio di<br />

amministrazione, encomi ed elogi. La categoria C, il “Potenziale” (punti da 1 a 20) ricomprende la mobilità<br />

effettuata presso altra sede, ulteriori titoli di studio, i corsi frequentati, le pubblicazioni scientifiche ed i cd.<br />

comportamenti organizzativi (voce in cui rientra il grado di idoneità ad assumere maggiori responsabilità e ad<br />

assumere le funzioni della qualifica superiore).<br />

E’ agevole rilevare dagli atti di cui al presente giudizio, cui necessariamente si rimanda per il dettaglio delle<br />

singole voci e per le rispettive posizioni della ricorrente e dei candidati che l’hanno preceduta in graduatoria, che<br />

le differenze di punteggio maggiori tra la ricorrente medesima ed appunto i concorrenti che sono stati collocati<br />

avanti alla stessa sono tutte riferibili alle voci attinenti alla attività svolta, al conseguimento degli obiettivi<br />

programmati dall’amministrazione, ai comportamenti organizzativi, e dunque alle voci che implicano le<br />

valutazioni più discrezionali.<br />

Ricorda il collegio, all’uopo richiamando consolidata giurisprudenza della sezione, come sia fuor di dubbio che<br />

tra il punteggio attribuito nella valutazione dell’attitudine allo svolgimento delle funzioni superiori (il quale non<br />

può certo costituire, pena la sua completa inutilità, una mera sommatoria dei punteggi degli altri titoli di<br />

servizio) e quello attribuito nella valutazione degli altri aspetti della “vita lavorativa” degli aspiranti alla<br />

promozione non deve sussistere un rapporto di necessaria proporzionalità (cfr., sul punto, Tar Lazio, I ter, n.<br />

9801/2003 che ha riaffermato “l’autonoma valenza sostanziale” della valutazione attitudinale). E’ pertanto<br />

possibile che, a valutazioni sostanzialmente omogenee nei punteggi riferiti al merito individuale di ciascun<br />

candidato (quale emergente dalla considerazione dei rapporti informativi, degli incarichi svolti e dei titoli<br />

posseduti) corrispondano punteggi differenziati nella valutazione della voce attitudinale (che si concretizza in un<br />

giudizio di sintesi di carattere finale, il quale, pur derivando, quanto alle fonti, dai dati rilevabili dallo stato di<br />

servizio, è, in un certo senso, individuativo di una capacità che trascende i dati stessi, promanando – cfr. Tar

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