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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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Zl.Ut., Gst.Gr., quali componenti della Giunta del Comune omissis nonché Gn.Frn., quale direttore generale del<br />

Comune, per sentirli condannare al risarcimento del danno di € 17.067,46 pari all’importo pagato dal Comune<br />

per una consulenza esterna e da ascriversi in misura del 50%, suddiviso in parti uguali, ai componenti della<br />

Giunta, e per il restante 50% al direttore generale del Comune, salva ogni diversa ripartizione del collegio, oltre<br />

rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, interessi legali e spese di giudizio.<br />

Dagli atti risultava che il Comune di omissis nell’ambito dell’operazione di cessione della farmacia comunale,<br />

aveva conferito un incarico di consulenza allo studio del dottor Bll.Gmt. per un corrispettivo di 27 milioni di<br />

lire, oltre IVA e oneri di legge. L’oggetto dell’incarico, affidato con delibera giuntale n. 302 del 11 dicembre<br />

2001, consisteva nel prestare assistenza e consulenza “in ordine alle implicazioni di carattere giuridico-fiscali e<br />

alla predisposizione del relativo bando d’asta” relativamente alla cessione della farmacia comunale.<br />

Secondo la prospettazione accusatoria, tale incarico aveva cagionato un ingiusto danno alle casse dell’ente per<br />

un duplice ordine di motivi: in primo luogo, poiché le prestazioni affidate all’esterno sarebbero potute essere<br />

svolte dall’apparato amministrativo; in secondo luogo, poiché a fronte del compenso versato, non tutte le<br />

prestazioni pattuite erano state eseguite.<br />

In particolare, sotto tale ultimo profilo, risultava che l’attività svolta dal consulente si era limitata a quattro<br />

elaborati, unici documenti rinvenuti presso il Comune, a conferma sia della parziale esecuzione dell’incarico, sia<br />

della fungibilità dello stesso, agevolmente eseguibile dalle strutture interne.<br />

La responsabilità erariale veniva ascritta alla Giunta che con la citata delibera 302/2001, aveva conferito<br />

l’incarico senza alcuna ponderazione e verifica della eseguibilità delle prestazioni da parte dell’apparato<br />

amministrativo, e al direttore generale nonché responsabile del servizio, ragioniere Gn.Frn., per non aver<br />

rilevato i vizi del conferimento, per aver espresso parere favorevole alla citata delibera e per aver liquidato il<br />

compenso con determina 668 del 22 luglio 2002, senza verificare la parziale esecuzione della consulenza.

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