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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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data di commissione della violazione. La legittimità della durata dell’accertamento, che rende mobile il dies a<br />

quo per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, sulla base della complessità delle indagini<br />

tese a riscontrare la sussistenza dell’infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da<br />

valutarne l’esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione (cfr, da ultimo, TAR Lazio, sez.<br />

III, 05 dicembre 2007 , n. 12490; id., sez, I).<br />

Nel caso di specie, reputa il Collegio, che le “note” difensive del 15 settembre 2005, siano venute ad inserirsi<br />

non già in un quadro di accertamenti definito e compiuto ma che, viceversa, abbiano contribuito ad arricchire la<br />

stessa “conoscenza” del fatto, consentendo all’istituto di circoscrivere e delimitare gli addebiti, sia sul piano<br />

oggettivo che soggettivo.<br />

La rilevanza istruttoria di tali note appare di tutta evidenza ove si consideri, ad esempio, che proprio le<br />

osservazioni dei ricorrenti circa la compagine societaria e la distribuzione delle cariche sociali (in particolare<br />

relativamente alla figura del dr. Li.Snc., presidente del consiglio di amministrazione) hanno consentito di ridurre<br />

la sanzione sino al minimo edittale. L’ISVAP ha infatti valutato in chiave attenuante la presenza nell’organico<br />

sociale di un soggetto provvisto dei requisiti di legge, per di più legato all’amministratore delegato da stretti<br />

rapporti di parentela, e quindi ritenuto potenzialmente in grado di affiancare quest’ultimo nella gestione<br />

societaria.<br />

3. Il cuore delle censure svolte in ricorso riguarda peraltro proprio il rilievo secondo cui l’istituto ha riconosciuto<br />

mera efficacia attenuante, e non già esimente, alla circostanza che il presidente del consiglio di amministrazione<br />

fosse regolarmente iscritto all’albo broker.<br />

I ricorrenti hanno infatti sostenuto che la nomina di Rcr.Snc. ad amministratore delegato sia stata puramente<br />

formale e che, comunque, siffatta delega non abbia avuto carattere operativo per essere stati tutti i poteri,<br />

rappresentativi e gestionali, esercitati in concreto dal solo Li.Snc..<br />

Al riguardo, non appare inutile ricordare che la normativa applicabile ratione temporis alla fattispecie (in<br />

particolare, l’art. 5, comma 1, lett. c) della l. n. 792 del 1984, secondo cui, “l’amministratore delegato e il<br />

direttore generale debbono essere iscritti all’albo, e aver esercitato per almeno cinque anni l’attività di mediatore

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