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Rivista n.3 consultabile - Dipartimento Funzione Pubblica

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di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 che verranno presi in considerazione nel caso di parità di merito con altri<br />

candidati.”<br />

Pertanto, i titoli di precedenza e di preferenza potevano essere valutati soltanto se tempestivamente dichiarati<br />

nella domanda di ammissione al concorso (Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 1993, n. 1081).<br />

b) Sul punto, non sono condivisibili le contrarie argomentazione del Trs..<br />

In primo luogo, l’appellato richiama l’art. 7, comma 1, del bando di concorso, secondo cui “I concorrenti che<br />

abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di<br />

precedenza o preferenza nella nomina, devono far pervenire al settore selezioni dell’università di Palermo,<br />

entro il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto<br />

la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.” Da tale norma, il Trs. deduce che il rituale<br />

deposito di tali documenti entro il termine perentorio di quindici giorni sia sufficiente per la valutazione dei<br />

titoli, senza che occorra la previa dichiarazione, in sede di domanda di partecipazione al concorso.<br />

La tesi va disattesa.<br />

La disposizione recata dall’art. 3, comma 5, del bando di concorso, pone l’onere della previa dichiarazione dei<br />

titoli da valutare; mentre il successivo art. 7, comma 1, ha ad oggetto il diverso onere di presentazione dei<br />

documenti attestanti il possesso dei titoli dichiarati in domanda. Trattasi, pertanto, di oneri distinti di cui il<br />

primo (previa dichiarazione dei titoli, in sede di domanda) è pregiudiziale rispetto al secondo (trasmissione dei<br />

titoli, entro il termine perentorio di quindici giorni).<br />

A tal fine, non è invocabile l’art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 487/94, secondo cui “Tale documentazione (dei<br />

titoli) non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in possesso o ne possano disporre<br />

facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni.” Tale articolo dispone in ordine all’onere di<br />

presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina e non anche per quanto concerne la previa<br />

dichiarazione dei titoli, in sede di domanda.<br />

Né può trovare applicazione l’art. 18 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, laddove dispone che “I documenti<br />

attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti<br />

d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente,<br />

da altre pubbliche amministrazioni.”

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