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Relazione finanziaria annuale 2012 - Luxottica

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<strong>Relazione</strong> <strong>finanziaria</strong> <strong>annuale</strong> <strong>2012</strong><br />

Revisione allo IAS 1 “Presentation of Items of Other Comprehensive Income”, emesso<br />

nel giugno 2011. L’emendamento fornisce una guida sulla presentazione e classificazione<br />

degli elementi contenuti nel prospetto di Other Comprehensive Income (“OCI”).<br />

Lo Standard richiede il raggruppamento degli elementi dell’OCI in due categorie, a<br />

seconda che possano essere riclassificati (reclying), oppure no, nel conto economico in<br />

un periodo futuro. Il principio non modifica la possibilità di presentare due prospetti di<br />

conto economico e non specifica cosa possa essere riclassificato nel conto economico. Le<br />

modifiche, che entreranno in vigore dagli esercizi iniziati dal 1° lugluio <strong>2012</strong>, sono state<br />

omologate dall’Unione Europea con il Reg. 475 del 5 giugno <strong>2012</strong>.<br />

Revisione allo IAS 19 “Employee benefits”, pubblicato nel giugno 2011. Lo standard<br />

modifica in maniera sostanziale il riconoscimento e la misurazione dei defined benefit<br />

plans e dei termination benefits. Tutti gli utili e perdite attuariali dovranno essere<br />

contabilizzati nel prospetto di Other Comprehensive Income (“OCI”), senza possibilità<br />

di essere riciclati nel conto economico. Il costo per servizi relativi a periodi precedenti<br />

(past service cost) è riconosciuto nel conto economico del periodo in cui il piano viene<br />

modificato. I benefici non maturati non potranno essere più riconosciuti lungo il periodo<br />

di servizio futuro. Un curtailment avviene ora solo nel caso in cui il numero di dipendenti<br />

venga ridotto in maniera significativa. Il costo relativo ai piani a benefici definiti dovrà<br />

essere suddiviso in costo per i servizi prestati nell’esercizio (Service Costs) e costo/<br />

provento finanziario, calcolato applicando un tasso di sconto alla passività/attività netta<br />

relativa ai piani per benefici a dipendenti. Tale dettaglio potrà essere fornito nel conto<br />

economico o nelle note di commento. Nel giugno <strong>2012</strong> è stato emesso il Regolamento<br />

CE n. 475-<strong>2012</strong> che ha recepito a livello comunitario la versione rivista del principio IAS<br />

19 (Benefici per i dipendenti) che va applicato a partire dal 1° gennaio 2013 secondo<br />

il metodo retrospettivo, come previsto dallo IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle<br />

stime contabili ed errori). Le modifiche, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2013,<br />

sono state omologate dall’Unione Europea con il Reg. 475 del 5 giugno <strong>2012</strong>. Il Gruppo ha<br />

stimato che l’applicazione del nuovo IAS 19 comporterà nel 2013 un incremento del costo<br />

per benefici a dipendenti pari a circa Euro 17,5 milioni (circa Euro 11,9 milioni nel <strong>2012</strong>).<br />

IAS 28 “Investments in associates and Joint ventures”, emesso nel maggio 2011. Lo<br />

standard modifica parzialmente il vecchio IAS 28 “Investments in associates” così come<br />

pubblicato nel 2003. Lo standard incorpora i nuovi principi fissati per le joint venture ad<br />

alcuni emendamenti discussi dal board e deliberati con l’Exposure draft ED9. Per la nuova<br />

versione del principio lo IASB aveva indicato il 1° gennaio 2013 come data di entrata in<br />

vigore; tuttavia la Commissione Europea, con l’omologazione tramite il Reg. 1254 dell’11<br />

dicembre <strong>2012</strong>, ha posticipato di un anno la data di applicazione. Il principio sarà, pertanto,<br />

applicabile ai bilanci relativi agli esercizi che inizieranno al più tardi dal 1° gennaio 2014.<br />

Il Gruppo ritiene che l’adozione dello IAS 28 non avrà un impatto significativo sul proprio<br />

bilancio consolidato.<br />

Amendment a IFRS 7 e IAS 32: “Compensazione di attività e passività finanziarie”. Le<br />

modifiche all’IFRS 7 mirano a prescrivere informazioni quantitative aggiuntive per consentire<br />

agli utenti di comparare e riconciliare meglio le informazioni derivanti dall’applicazione<br />

degli IFRS. L’amendment modifica sia l’IFRS 7, sia lo IAS 32. Tuttavia, con l’omologazione<br />

tramite il Reg. 1256/<strong>2012</strong> dell’11 dicembre <strong>2012</strong>, la Commissione Europea ha stabilito<br />

entrate in vigore differenziate. Le modifiche all’IFRS 7 (paragrafi IN 89, 13A-13F, B40-B53)

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